L’ordinanza di demolizione (più correttamente l’ingiunzione di demolizione) di abusi edilizi è il provvedimento amministrativo con cui (in genere) il Comune impone di demolire un immobile non autorizzato, realizzato in maniera abusiva o che non rispetti la normativa edilizia.
Una sintesi delle nozioni basilari che, a mio parere, riguardano i requisiti essenziali dell’ordinanza (ingiunzione!) di demolizione e che dovresti conoscere.
La sentenza n. 14242 del 10 gennaio 2020 la Corte di Cassazione, sez. penale, si incunea nel rapporto tra i limiti all’attività edificatoria stabiliti dai piani paesaggistici (nel caso specifico, il Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, P.T.P.) e la normativa sul Piano Casa Campania.
I Supremi Giudici sanciscono la preminenza dei limiti imposti dal P.T.P. Cilento Costiero(nella fattispecie, in zona R.U.A.) – quanto agli ampliamenti di immobili abitativi – rispetto alla disciplina premiale introdotta dalla Legge Regionale Campania n. 19/2009 sul piano casa.
Ritengo opportuno, prima di procedere oltre, precisare che la sentenza in discorso si inserisce in un procedimento di riesame un’ordinanza cautelare di sequestro preventivo. Tant’è che il Collegio fa comunque salvi gli eventuali ed ulteriori approfondimenti da compiere nel successivo processo di merito.
È comunque fuor di dubbio che i principi forniti dalla sentenza, integrano un precedente di sicuro impatto su analoghe vicende.
Stop al pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al 30 ottobre 2020 per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Lo prevede l’articolo 54 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia.
Dal 30 aprile 2020, e per i successivi 6 mesi, sono sospesi i pignoramenti immobiliari delle abitazioni principali dei debitori esecutati.
Questo il testo della disposizione vigente dal 30 aprile 2020:
“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Considerata l’ampiezza delle formulazione, l’applicazione della norma è destinata senz’altro a scaldare il dibattito nelle aule dei Tribunali nelle prossime settimane.
A fronte delle condivisibili intenzioni del legislatore, rivolte alla salvaguardia dell’ordine e della salute pubblica per l’epidemia di Covid-19, e offrire una forma di sostegno alle famiglie in difficoltà, sarebbe stato opportuno uno sforzo di chiarezza nella stesura di una norma che si innesta in un settore, le esecuzioni immobiliari, già di per sé sensibile, e dietro al quale si celano spesso drammi personali, familiari, economici, imprenditoriali.
Non intendo qui entrare in seccanti tecnicismi giuridici e processuali. Perciò mi limito solo a fornire taluni elementi utili per tentare di decifrare il nuovo congegno normativo.
La crisi sanitaria ed economica innescata dall’epidemia di coronavirus pone a migliaia di imprenditori il problema di pagare le consuete scadenze. Molte aziende costrette alla chiusura dalle rigide restrizioni del governo, si trovano, tra le altre cose, a fare i conti coi canoni delle locazioni commerciali benché lo stop alle attività abbia azzerato il fatturato.
Che fare dunque? Si può sospendere o ridurre il canone delle locazioni commerciali?
Prima di tutto credo sia doveroso chiarire un concetto: in generale, il conduttore non può astenersi dal versare o ridurre arbitrariamente il canone della locazione, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nell’utilizzo del bene.
La sospensione può ritenersi legittima solo se viene completamente a mancare la controprestazione del locatore (per esempio, in conseguenza dell’esistenza di vizi dell’immobile tali che lo rendano, in tutto o in parte, inutilizzabile).
La liberalizzazione di case mobili e opere precarie nei campeggi e villaggi turistici in Campania prevista dalla Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16 non è un viatico per l’installazione indiscriminata di tali manufatti nelle strutture ricettive all’aria aperta.
L’art. 15 della Legge Regionale Campania n. 16/2019, innovando le definizioni di campeggi e villaggi turistici contenute nella Legge Regionale n. 13/1993, testualmente recita che “l’installazione dei manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili, anche se collocati permanentemente nel perimetro del campeggio/villaggio turistico, costituisce attività di edilizia libera”.
È fondamentale coordinare la norma regionale col D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): il risultato pratico è che, l’applicazione della Legge Regione Campania n. 16/2019, resta vincolata ai limiti che il T.U.E. pone all’edilizia libera.