Coronavirus: come sospendere pignoramenti immobiliari fino al 30 ottobre 2020.

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Stop al pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al 30 ottobre 2020 per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Lo prevede l’articolo 54 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia.

Dal 30 aprile 2020, e per i successivi 6 mesi, sono sospesi i pignoramenti immobiliari delle abitazioni principali dei debitori esecutati.

Questo il testo della disposizione vigente dal 30 aprile 2020:

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Considerata l’ampiezza delle formulazione, l’applicazione della norma è destinata senz’altro a scaldare il dibattito nelle aule dei Tribunali nelle prossime settimane.

A fronte delle condivisibili intenzioni del legislatore, rivolte alla salvaguardia dell’ordine e della salute pubblica per l’epidemia di Covid-19, e offrire una forma di sostegno alle famiglie in difficoltà, sarebbe stato opportuno uno sforzo di chiarezza nella stesura di una norma che si innesta in un settore, le esecuzioni immobiliari, già di per sé sensibile, e dietro al quale si celano spesso drammi personali, familiari, economici, imprenditoriali.

Non intendo qui entrare in seccanti tecnicismi giuridici e processuali. Perciò mi limito solo a fornire taluni elementi utili per tentare di decifrare il nuovo congegno normativo.

Coronavirus: sospesi tutti i pignoramenti, non solo se promossi da banche

La sospensione del pignoramento dell’abitazione principale del debitore riguarda “ogni procedura” pendente “sull’intero territorio nazionale” al di là del soggetto che abbia dato impulso all’esecuzione.

Sono quindi sospesi tutti i pignoramenti, non solo quelli promossi dalle banche, bensì da qualsiasi creditore a prescindere dall’ammontare del credito vantato.

Decorrenza della sospensione di 6 mesi dei pignoramenti di abitazioni

Non sembrerebbero esserci dubbi che la sospensione ha effetto fino al 30 ottobre 2020.

L’articolo 54 ter espressamente chiarisce che, il termine di sospensione di 6 mesi, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia. Dunque, dal 30 aprile 2020.

Sospensione pignoramento immobiliare Coronavirus: abitazione principale non è prima casa del debitore

Prima di tutto chiarisco che lo stop ai pignoramenti è limitato solo a quelli che riguardano la “abitazione principale del debitore”.
A scanso di equivoci preciso che, il concetto di “abitazione principale”, non coincide con quello di “prima casa”.

Si tratta di categorie diverse che, come dirò più avanti, possono anche intersecarsi.

L’abitazione principale del debitore

Considerato il silenzio dell’art. 54 ter, rinvengo una plausibile nozione di abitazione principale nella Legge di Bilancio 2020 (decreto legge n. 160/2019).
L’articolo 1, comma 471, lett. b) e c) ha abrogato e interamente riprodotto la definizione di abitazione principale prevista dall’art. 13 del c.d. Decreto Monti (decreto legge n. 201/2011) che ha istituito l’IMU.

Abitazione principale, dunque, è “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Giacché, in linea di principio, il pignoramento investe il diritto di proprietà del debitore sull’immobile espropriato, la sospensione può riguardare solo l’abitazione principale che sia proprietà del debitore.
Non risultando però, dalla lettura della norma, alcuna particolare al riguardo, si potrebbe anche sostenere che la sospensione interessa pure i pignoramenti di altri diritti reali, tra cui l’usufrutto, sull’immobile destinato ad abitazione principale del debitore.

Seguendo poi la definizione di abitazione principale contenuta nella Legge di Bilancio 2020, è necessario che il debitore abbia collocato nell’immobile pignorato la residenza anagrafica col suo nucleo familiare, e vi dimori abitualmente.

La definizione di prima casa

La prima casa, invece, è solitamente identificata con la “prima abitazione di proprietà”. Per cui, tutti gli immobili acquistati successivamente, sono “seconde case”.
Ai fini della normativa vigente, il concetto di prima casa è più che altro connesso alla possibilità di godere di una serie di agevolazioni fiscali per il suo acquisto.

In altre parole se la definizione di “abitazione principale del debitore” è diversa da quella di “prima casa”, è possibile che l’abitazione principale possa anche essere la prima casa del debitore, ma non necessariamente.

Coronavirus. La sospensione dei pignoramenti immobiliari non è automatica

In linea di principio, giacché stabilita per legge, la sospensione del pignoramento immobiliare dovrebbe avere effetto automatico.
L’art. 623 del codice di procedura civile lo prevede espressamente: l’esecuzione forzata è sospesa quando “sia disposta dalla legge”.

Tuttavia, considerato il generico testo dell’articolo 54 ter, riterrei che la sola disposizione di legge non consentirebbe un’automatica sospensione del pignoramento.

Ciò per evidenti ragioni pratiche.

Difatti, al di là dei dati identificativi dell’immobile e il diritto immobiliare espropriato, l’atto di pignoramento immobiliare non obbliga il creditore a specificare se, il bene pignorato, è l’abitazione principale del debitore.
Il creditore, giacché promuove l’esecuzione solo per soddisfare un proprio credito, non è necessariamente tenuto a saperlo.

Peraltro nel corso del processo esecutivo, salvo non vi siano ragioni specifiche che impongano di fare emergere la circostanza, il Giudice dell’Esecuzione non è tenuto a indagare o valutare se il bene sia l’abitazione principale del debitore.

Sospensione pignoramenti immobiliari: opportuna istanza al Tribunale

Ragion per cui, ritengo prudente depositare un’istanza al Giudice dell’Esecuzione per non correre il rischio che il processo esecutivo, sebbene riguardi l’abitazione principale del debitore, prosegua comunque il suo corso.

Un atto, dunque, con cui il debitore – nel chiedere la sospensione – fornisce elementi sufficienti a dimostrare che l’esecuzione investe la sua abitazione e, pertanto, ricade nell’ambito dell’art. 54 ter. Perciò dev’essere sospesa fino al 30 ottobre 2020.

Su tale istanza il Giudice, magari fissando una apposita udienza, deciderà con ordinanza.

Non riterrei sussistere altra via.
Il Tribunale, infatti, non sarebbe altrimenti nelle condizioni di valutare, in via autonoma, se l’immobile pignorato è l’abitazione principale del debitore e, quindi, sospendere il processo esecutivo.

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