Campania, case mobili e opere precarie in camping e villaggi: edilizia libera con autorizzazione paesaggistica.

Condividi questo post:

La liberalizzazione di case mobili e opere precarie nei campeggi e villaggi turistici in Campania prevista dalla Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16 non è un viatico per l’installazione indiscriminata di tali manufatti nelle strutture ricettive all’aria aperta.

L’art. 15 della Legge Regionale Campania n. 16/2019, innovando le definizioni di campeggi e villaggi turistici contenute nella Legge Regionale n. 13/1993, testualmente recita che “l’installazione dei manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili, anche se collocati permanentemente nel perimetro del campeggio/villaggio turistico, costituisce attività di edilizia libera.

È fondamentale coordinare la norma regionale col D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): il risultato pratico è che, l’applicazione della Legge Regione Campania n. 16/2019, resta vincolata ai limiti che il T.U.E. pone all’edilizia libera.

Infatti, l’art. 6 del T.U.E. elenca gli interventi per i quali non è necessario munirsi di alcun titolo abilitativo ma, la norma in discorso, precisa che gli interventi di edilizia libera devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e rispettare le normative di settore che incidono sull’attività edilizia.

Sostanzialmente, anche gli interventi per i quali non è necessario il titolo edilizio devono rispettare le norme antisismiche, di tutela del rischio idrogeologico, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, efficienza energetica e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004)

Leggi anche: Campania, Camping e Villaggi Turistici: case mobili e opere precarie senza permesso di costruire!

Le aree di interesse paesaggistico nel Codice dei beni culturali

Ai fini di questa breve trattazione rileva che, l’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, obbliga chiunque voglia eseguire interventi edilizi in aree di interesse paesaggistico di chiedere la relativa autorizzazione.

All’intervento edificatorio, anche se rientrante nell’ambito degli interventi di edilizia libera, si può dare corso solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, non essendo possibile il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica “in sanatoria”, in virtù del divieto previsto dall’art. 146, comma 4°.

Le aree di interesse paesaggistico sono elencate dal Codice dei beni culturali. Vi rientrano, tra le altre:

  • territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
  • fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • parchi e riserve nazionali o regionali, i territori di protezione esterna dei parchi;
  • territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
  • le zone di interesse archeologico.

Sul necessario coordinamento tra normativa edilizia e le altre normative che incidono sull’attività edilizia, segnalo che il Consiglio di Stato ha rilevato che lo ius aedificandi non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà del diritto di proprietà soggetta a conformazione alle normative preposte alla tutela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico – edilizio.

Ciò comporta che l’esercizio del diritto di edificare, anche se consentito e riconosciuto dalla normativa urbanistico – edilizia, non è esercitabile se non è riconosciuto anche dalle altre normative (quali quelle a tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute), che devono essere rispettate per l’attività di edilizia privata (Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 7843, 30 novembre 2004 n. 7811).

Autorizzazione paesaggistica per le case mobili in Campania: un esempio.

Per semplificare, la questione può essere spiegata con un pratico esempio.

Il titolare di un camping o villaggio turistico ubicato in uno dei Comuni ricadenti nell’area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, che vi intenda installare case mobili, non è tenuto a chiedere il permesso di costruire ma, prima di procedere, è obbligato a chiedere l’autorizzazione paesaggistica.

Qualora dovesse contravvenire a tale obbligo, l’installazione sarà a tutti gli effetti illecita.
Ciò vorrebbe dire, per il titolare, andare incontro a un procedimento penale per i reati previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 oltre all’ordine di demolire l’installazione che sarebbe abusiva.

Si deve poi ricordare che, per gli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali), come nell’esempio appena citato, occorre munirsi anche del nulla osta dell’ente parco previsto dall’art. 13 della Legge n. 394/1991.

Concludo, a scanso di equivoci, precisando che le conclusioni tratte in questo breve articolo non tengono conto degli interventi di edilizia libera che, seppur ricadenti in aree vincolate, sono elencati nell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017, quindi espressamente esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Contatta lo studio

+39 089 209 46 28

Campania, case mobili e opere precarie in camping e villaggi: edilizia libera con autorizzazione paesaggistica.