Cassazione: il Piano Paesistico Cilento Costiero prevale sul Piano Casa Campania.

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La sentenza n. 14242 del 10 gennaio 2020 la Corte di Cassazione, sez. penale, si incunea nel rapporto tra i limiti all’attività edificatoria stabiliti dai piani paesaggistici (nel caso specifico, il Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, P.T.P.) e la normativa sul Piano Casa Campania.

I Supremi Giudici sanciscono la preminenza dei limiti imposti dal P.T.P. Cilento Costiero (nella fattispecie, in zona R.U.A.) – quanto agli ampliamenti di immobili abitativi – rispetto alla disciplina premiale introdotta dalla Legge Regionale Campania n. 19/2009 sul piano casa.

Ritengo opportuno, prima di procedere oltre, precisare che la sentenza in discorso si inserisce in un procedimento di riesame un’ordinanza cautelare di sequestro preventivo. Tant’è che il Collegio fa comunque salvi gli eventuali ed ulteriori approfondimenti da compiere nel successivo processo di merito.

È comunque fuor di dubbio che i principi forniti dalla sentenza, integrano un precedente di sicuro impatto su analoghe vicende.

Piano Casa Campania – l’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione, dinanzi al Tribunale di Salerno, di un’ordinanza di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania per la sopraelevazione di un fabbricato (con realizzazione di un piano ex novo) ricadente in zona sismica, nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, a meno di 300 metri dalla costa, e in Zona R.U.A. (Zona di Recupero Urbanistico e di restauro paesistico – ambientale) del P.T.P. Cilento Costiero.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’intervento ampliativo non costituisce un semplice adeguamento igienico – sanitario o tecnologico consentito, entro determinati limiti, dal P.T.P. Cilento Costiero. Il relativo permesso di costruire (rilasciato ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa) pur essendo accompagnato dai nulla osta della Soprintendenza e dell’Ente Parco, è ritenuto illegittimo perché reso in violazione delle disposizioni del P.T.P. Cilento Costiero tra cui l’art. 14 che fissa precisi limiti agli interventi ampliativi in Zona R.U.A.

Piano Casa Campania. Tribunale di Salerno: P.T.P. Cilento Costiero prevale sulla Legge Regionale sul Piano Casa

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 13 giugno 2019 ha sostanzialmente confermato l’impostazione del Tribunale di Vallo della Lucania.
Ha sancito, tra l’altro, che:

  • l’immobile sequestrato ricade in area D del Piano del Parco Nazionale del Cilento, in zona R.U.A. del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero ed in zona B del P.R.G.;
  • il piano territoriale paesistico P.T.P. Cilento Costiero prevale su tutti gli altri strumenti di pianificazione, anche sulla Legge Regionale n. 19/2009 sul Piano Casa. Quest’ultima può derogare solo agli strumenti urbanistici (al P.R.G.) ma non ai piani paesaggistici;
  • l’intervento realizzato è comunque illegittimo perché la Legge Regionale sul piano casa esclude l’operatività dello stesso per gli edifici ubicati in territori di riserve naturali, parchi nazionali o regionali, e nelle zone A e B;
  • benché l’art. 3 della Legge Regionale sul piano casa prevede, in maniera non chiara, i casi di esclusione dalla stessa normativa premiale, l’intervento è pur sempre illegittimo perché l’immobile è ubicato a meno di 300 metri dalla costa e l’ampliamento ha comportato la creazione di un nuovo appartamento, un corpo edilizio ben diverso da un adeguamento igienico – sanitario o tecnologico consentito, entro i limiti determinati dal P.T.P. Cilento Costiero in zona R.U.A.

Corte di Cassazione, il Piano Paesistico del Cilento Costiero prevale sul Piano Casa.

La Corte Suprema di Cassazione, investita dell’impugnazione promossa avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, ha respinto il ricorso e confermato il sequestro preventivo del manufatto motivando, per quanto di interesse, nei sensi che seguono.

Il Supremo Collegio, evocando numerose pronunce dei T.A.R. Campania, aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, la normativa regionale sul piano casa (Legge Regione Campania n. 19/2009), non può mai derogare alla speciale normativa a tutela del paesaggio.
Quest’ultima, prevista dalla Legge Regione Campania n. 35/1985, è adottata in esecuzione della Legge statale n. 431/1995.

Sostiene il Collegio che “i piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili non possono subire deroghe da parte della legge regionale sul piano casa”.
Quest’ultima prevede interventi eccezionali e può derogare alla sola disciplina urbanistica. Ciò perché, la Legge Regionale n. 19/2009, dev’essere interpretata in termini rigorosi, senza possibilità di estensione a ipotesi di deroga non espressamente consentite e previste.

Vi è, in sostanza, una gerarchia tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica che non può essere mutata incuneandovi le norme del piano casa le quali possono incidere solo sul profilo urbanistico e non anche su quello paesaggistico.

Fatta la premessa sul rapporto gerarchico tra le normative rilevanti nella fattispecie, la Corte raffronta la disciplina regionale sul piano casa con quella del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.

Il P.T.P. Cilento Costiero, approvato nell’ottobre 1997 costituisce “norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti dei Piani Territoriali di Coordinamento, nonché dei piani di settore regionali”.
Il piano in questione, con specifico riferimento alle unità abitative ricadenti in zone R.U.A. prevede che “eventuali ampliamenti per adeguamento igienico – sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i 100 metri quadri, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente – per superfici utili non superiori a 50 metri quadri – e del 10% per superfici utili comprese tra 50 e 100 metri quadri, e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del piano”.

Non muta le conclusioni della Corte di Cassazione la previsione dell’art. 12 bis della Legge Regionale Campania sul piano casa che ne consente l’applicazione nei territori sottoposti a pianificazione paesaggistica giacché, lo stesso articolo “precisa che ciò deve avvenire nel rispetto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. n. 42/2004 e che, nelle zone ove sono vietate nuove costruzioni, è ammesso il solo ampliamento volumetrico nei limiti stabiliti dalle norme di attuazione dei piani paesaggistici”.

Il Collegio conferma la necessità di un’interpretazione rigorosa della normativa regionale sul piano casa.

Interpretazione restrittiva da applicarsi anche alle ipotesi di esclusione dagli interventi del piano casa stabiliti dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 della Legge Regione Campania n. 19/2009.

In particolare, l’art. 3 prevede che gli interventi edilizi previsti dalla normativa sul piano casa non possono essere autorizzati su edifici che, al momento della presentazione della denuncia d’inizio attività o della richiesta di permesso di costruire risultano […] collocati in territori di riserve naturali o parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree sono fatti salvi, per le zone B, quelli previsti dall’art. 4.

L’indicato art. 4 consente “interventi straordinari di ampliamento” fino al 20% della volumetria esistente “in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per uso abitativo” per una serie di categorie di edifici.

In sintesi, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l’esclusione dell’art. 3, dev’essere interpretata nel senso che “il piano casa non può applicarsi nelle zone A e B dei territori di riserve e parchi e che a tale limite si aggiunge l’ulteriore limite fissato dal successivo art. 4, il quale consente interventi straordinari di ampliamento solo con particolari modalità e solo in riferimento a particolari categorie di edifici.
Perciò, l’art. 4 non sostituisce (e non deroga) all’art. 3 ma finisce per integrarlo.

Ciò con la conseguenza che, gli ampliamenti di superficie e volume, nello specifico caso esaminato dalla Corte, non avrebbero potuto essere autorizzati.

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