Proprietà e diritti reali

Campania, Camping e Villaggi Turistici: case mobili e opere precarie senza permesso di costruire!

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La Legge Regionale Campania 7 agosto 2019 n. 16 liberalizza l’installazione di case mobili, manufatti leggeri e opere precarie nei campeggi e villaggi turistici regionali.

L’articolo 15 della Legge Regionale riscrive le definizioni di campeggi e villaggi turistici dettate dalla Legge Regione Campania n. 13/1993 che disciplina i complessi turistico – ricettivi all’aria aperta.

Case mobili, opere precarie e manufatti leggeri di qualsiasi genere, installati nel perimetro di campeggi e villaggi turistici in Campania costituiscono interventi di edilizia libera: non occorre il permesso di costruire.

Il permesso di costruire non è necessario nemmeno nel caso in cui l’installazione di tali manufatti sia permanente.

Veniamo dunque ad una sintesi schematica delle nuove disposizioni che sono in vigore dall’8 agosto 2019.

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Compravendita di immobili e abusi edilizi: la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.

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Se l’immobile acquistato presenta un abuso edilizio di cui non hai avuto conoscenza al momento della compravendita, puoi chiedere al venditore la riduzione del prezzo, in proporzione degli oneri necessari per sanare l’abuso oppure la risoluzione del contratto (integrale restituzione del prezzo, oltre il risarcimento dell’eventuale danno).

Il venditore è obbligato a garantire l’inesistenza di oneri, di diritti reali o personali a favore di terzi. Detta garanzia assicura al compratore il pieno godimento del bene, senza limitazioni e senza pericolo di perdita, parziale o totale.

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Vendite di immobili abusivi al giudizio delle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 20061/2018)

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La nullità degli atti traslativi di immobili abusivi è tema da sempre controverso in dottrina e giurisprudenza. In principio fu la Legge n. 795/1967 (c.d. legge ponte) a sancire la nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. Successivamente, l’art. 15 comma 7 della Legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi), ha tacciato di invalidità gli atti aventi ad oggetto unità edilizie totalmente prive di concessione. Ratio della disposizione è stata indicata nell’interesse a proteggere l’acquirente. Coerentemente con tale ratio, la nullità derivante dalla mancanza di concessione veniva definita dalla giurisprudenza in termini di nullità relativa (Cassazione civile n. 8685/1999).

La Legge n. 47/1985 e, segnatamente, gli articoli 17 e 40 sanzionano gli atti tra vivi o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o parti di essi privi della dichiarazione (resa dall’alienante) recante gli estremi della concessione a edificare, oppure del condono edilizio o della domanda di condono edilizio con gli estremi dei previsti versamenti. Si tratta di norme tese ad assicurare una certa attenzione per l’esigenza di non paralizzare il commercio degli immobili. Il che avviene limitando la nullità ai soli atti traslativi tra vivi, lasciando esclusi gli atti costitutivi di garanzie o di servitù e gli atti mortis causa. Peraltro, l’attenuazione del carico sanzionatorio avviene col meccanismo della conferma dell’atto nullo, come disciplinata dall’art. 17, comma 4 e 40, comma terzo. L’appena descritto congegno normativo è poi integralmente confluito nell’articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001. (altro…)