Col deflagrare della pandemia da Covid19 il decreto Cura Italia(decreto legge n. 18/2020) differì i termini per l’attività di accertamento e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori.
Furono introdotti due articoli dedicati alla sospensione:
dei termini relativi all’attività degli uffici finanziari ed enti impositori (art. 67 D.L. Cura Italia);
dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione (art. 68 D. L. Cura Italia).
La recente nota IFEL (Fondazione ANCI) del 2 novembre 2021 cerca di chiarire queste disposizioni analizzandole nell’ottica di applicarle anche ai tributi comunali. Le due norme citate, pur non essendo state espressamente concepite per i tributi locali, secondo IFEL possono interessare anche le entrate locali.
Il decreto “Cura Italia” approvato dal Governo per fronteggiare Covid19 sospende, fino a maggio 2020, le attività dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali e le rottamazioni. Sospende accertamenti e ingiunzioni di Comuni, Province e Regioni.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente nei termini di decadenza previsti dalla legge. Il termine decadenziale è calcolato facendo riferimento alla data di consegna dell’atto impositivo al destinatario (così Corte Costituzionale, 23 gennaio 2004 n. 28).
Legge di Stabilità 2016, i nuovi termini di decadenza per gli accertamenti IRPEF, IRES e IVA
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 si allunga di un anno il termine per l’accertamento I.V.A. e per le imposte sui redditi: il nuovo termine di decadenza per l’Agenzia delle entrate passa infatti dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Le nuove disposizioni non hanno, evidentemente, efficacia retroattiva. Si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2016 in poi.(altro…)
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente nei termini di decadenza previsti dalla legge. Il termine decadenziale è calcolato facendo riferimento alla data di consegna dell’atto impositivo al destinatario (così Corte Costituzionale, 23 gennaio 2004 n. 28).
Termini di decadenza per accertamenti relativi ad imposte sui redditi (IRPEF, IRES) ed IVA
I termini decadenziali per la notifica di accertamenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativi ad imposte dirette e IVA, l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede, nei casi di avvenuta presentazione della dichiarazione, il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Solo per l’ipotesi di omessa dichiarazione il termine decadenziale è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In presenza di un reato tributario, con denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., i predetti termini sono raddoppiati. La decorrenza del termine di decadenza raddoppiato per l’accertamento, in detto caso, corrisponde al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
L’unico presupposto per il raddoppio dei termini decadenziali è rappresentato dalla denuncia penale.
Termine di decadenza per accertamenti IRAP
In virtù dell’espresso richiamo compiuto dall’art. 25 del D. Lgs. 446/1997, trovano applicazione, anche per l’accertamento IRAP, i termini già indicati per l’accertamento di imposte sui redditi ed IVA.
Termini di decadenza per accertamenti dell’Imposta di Registro
Per gli atti da registrare in termine fisso ed in caso d’uso, l’imposta di registro deve essere richiesta nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere chiesta la registrazione;
nel caso di atti aventi ad oggetto beni immobili ed aziende, laddove l’Ufficio ritiene che il valore venale risulti maggiore di quello dichiarato ovvero superiore al corrispettivo pattuito, il termine decadenziale per l’accertamento della maggiore imposta è di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale;
l’imposta deve essere richiesta entro 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare; dalla data di notifica della sentenza della commissione tributaria, ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, qualora sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione o di rettifica;dalla data di registrazione dell’atto, in ipotesi di occultazione di corrispettivo; dalla data di registrazione dell’atto, ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta suppletiva.
Termini di decadenza per accertamento dell’imposta sulle successioni e le donazioni
Per l’imposta sulle successioni, l’art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990:
la liquidazione dell’imposta deve essere notificata entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale;
in caso di omissione della dichiarazione, l’avviso deve essere notificato entro 5 anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa.
L’art. 60 del D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce che, per l’imposta sulle donazioni, vale la normativa operante in tema di imposta di registro.
Termine di decadenza per l’accertamento di tributi locali
La legge Finanziaria 2007, legge n. 296/2006 prevede che, a pena di decadenza, la notifica degli avvisi di accertamento avvenga entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ovvero il versamento avrebbero dovuto effettuarsi.
Il predetto termine decadenziale si applica ai seguenti tributi: IMU, ICI, TOSAP, TARSU, oblazioni per condono edilizio, tributi di scopo, imposta di soggiorno.
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