Legge di Stabilità 2016, più lunga la decadenza per gli avvisi di accertamento IRPEF, IRES e IVA

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Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente nei termini di decadenza previsti dalla legge. Il termine decadenziale è calcolato facendo riferimento alla data di consegna dell’atto impositivo al destinatario (così Corte Costituzionale, 23 gennaio 2004 n. 28).

Legge di Stabilità 2016, i nuovi termini di decadenza per gli accertamenti IRPEF, IRES e IVA

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 si allunga di un anno il termine per l’accertamento I.V.A. e per le imposte sui redditi: il nuovo termine di decadenza per l’Agenzia delle entrate passa infatti dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Le nuove disposizioni non hanno, evidentemente, efficacia retroattiva. Si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2016 in poi.

 In dettaglio la riformulazione del D.P.R. 633/1972 prevede che :

  • gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di IVA devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
  • nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna;
  • fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

Stesse regole anche per le imposte sui redditi.
Le riformulate disposizioni in materia di accertamento contenute nel D.P.R. 600/1973 prevedono che:

  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
  • fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

Anche in questo caso le nuove disposizioni si applicano applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per conoscere i termini di decadenza per l’accertamento degli altri tributi, nonché di tributi locali leggi anche: I termini di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento: Agenzia delle Entrate e Comuni.

 

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