Col deflagrare della pandemia da Covid19 il decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020) differì i termini per l’attività di accertamento e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori.
Furono introdotti due articoli dedicati alla sospensione:
- dei termini relativi all’attività degli uffici finanziari ed enti impositori (art. 67 D.L. Cura Italia);
- dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione (art. 68 D. L. Cura Italia).
La recente nota IFEL (Fondazione ANCI) del 2 novembre 2021 cerca di chiarire queste disposizioni analizzandole nell’ottica di applicarle anche ai tributi comunali.
Le due norme citate, pur non essendo state espressamente concepite per i tributi locali, secondo IFEL possono interessare anche le entrate locali.
IFEL affronta separatamente la questione dei termini di notifica degli accertamenti esecutivi e quella dei termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento.
Covid-19: nuovi termini di notifica degli accertamenti
Sul primo fronte, IFEL ricorda che la sospensione delle notifiche degli avvisi di accertamento stabilita dall’art. 67 del decreto Cura Italia ha determinato la sospensione, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 maggio 2020, lo spostamento in avanti dei termini – per un periodo della stessa durata – per la notifica degli accertamenti.
Ciò anche nell’ipotesi in cui, il termine di prescrizione del credito tributario o di decadenza dalla notifica degli accertamenti non scadeva nel 2020.
Vuol dire che ai normali termini di decadenza devono essere aggiunti 85 giorni.
Infatti, all’8 marzo 2020 pendevano ancora i termini per le notifiche degli accertamenti relativi ai casi di “omesso versamento” anni 2015-2019 e “infedele od omessa denuncia” anni 2014-2018.
Dunque, i nuovi termini per notificare gli avvisi di accertamento saranno i seguenti a seconda che si tratti di “omesso, parziale versamento” oppure “infedele od omessa denuncia” di tributi:
Omesso, parziale versamento | Infedele od omessa denuncia | ||
Anno d’imposta | Termine notifica | Anno d’imposta | Termine notifica |
2015 | 26.3.2021 | 2014 | 26.3.2021 |
2016 | 26.3.2022 | 2015 | 26.3.2022 |
2017 | 26.3.2023 | 2016 | 26.3.2023 |
2018 | 26.3.2024 | 2017 | 26.3.2024 |
2019 | 26.3.2025 | 2018 | 26.3.2025 |
Covid-19: termini per le notifiche delle ingiunzioni di pagamento
IFEL ricorda che, l’art. 68 del decreto Cura Italia si è occupato anche dei termini per la riscossione coattiva dei tributi.
Aderisce all’interpretazione normativa, espressa anche da una risoluzione del M.E.F. (n. 6/DF) nella quale viene precisato che “è condivisibile soluzione […] secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari [dell’attività di riscossione] sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68 [del decreto Cura Italia] che termina il 31 agosto 2020”.
Per quanto riguarda la notifica delle ingiunzioni di pagamento di tributi comunali, aderisce alla interpretazione per cui “l’art. 68 richiama l’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015” che al secondo comma stabilisce che i termini “per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati – in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente – fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Ragion per cui, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogate al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. In altre parole:
Accertamento definitivo nell’anno | Termine notifica ingiunzione |
2017 | 31.12.2023 |
2018 | 31.12.2023 |
2019 | 25.6.2024 |
Infine, per quanto riguarda le ingiunzioni in scadenza nel 2021 e nel 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, i termini per la notifica sono prorogati di 542 giorni.