Tributi locali, cos’è l’ingiunzione fiscale.

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L’ingiunzione fiscale è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ente creditore.
Si tratta di uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910. Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.

In realtà l’ingiunzione è procedura utilizzata dagli enti locali non solo per riscuotere tributi (ici, imu, tarsu, tia, tasi, tares, ecc.), ma anche per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

In questo articolo ci occuperemo dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di tributi locali.

La notifica dell’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione fiscale che riguarda tributi locali è notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo messi comunali.

Struttura e contenuto dell’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione deve contenere l’esposizione chiara dei presupposti della pretesa, al fine di consentire al contribuente l’esatta conoscenza della stessa e garantire l’esatto esercizio del diritto inviolabile alla difesa.
Pertanto deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l’ammontare e la causale del pagamento richiesto.

Ingiunzione fiscale titolo esecutivo

L’ingiunzione è, al pari della cartella di pagamento, atto prodromico all’esecuzione forzata.
Ciò significa che, trascorsi 30 giorni senza che il contribuente provvede al pagamento della somma ingiunta, ovvero senza che egli abbia impugnato l’ingiunzione, la medesima assume natura di titolo esecutivo.

L’ente creditore, cioè, può immediatamente procedere ad esecuzione forzata, ossia ricorrere al pignoramento di beni mobili, crediti, immobili.

Cosa fare in caso di notifica di ingiunzione fiscale?

Il contribuente, nei casi di notifica di ingiunzione fiscale può:

  1. effettuare il pagamento;
  2. proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
  3. presentare istanza di riesame/autotuela all’ente creditore.
1. effettuare il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione. Tanto al fine di evitare la maturazione di ulteriori interessi moratori.

2. il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale nei casi di impugnazione di ingiunzione fiscale entro il termine di 60 giorni dalla notifica, allorché riguardi i seguenti tributi:

  • Tarsu, Ici, Tosap, Icp, bollo auto, contributi consortili;
3. istanza di riesame/autotutela all’ente creditore

Per i casi in cui il contribuente reputi che la somma richiesta non sia dovuta può presentare all’ente creditore istanza di autotutela.

In tal caso è opportuno reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta.
Ai fini della sospensione immediata della riscossione il contribuente può presentare un’istanza in autotutela corredata dalla documentazione comprovante l’infondatezza della pretesa.

La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se l’ente riconosce il proprio errore annulla l’ingiunzione di pagamento.
In detto caso è fondamentale accertarsi che l’ente provveda, tempestivamente, a trasmettere formale liberatoria con la quale comunica l’annullamento dell’ingiunzione.

Diversamente, se l’ente non riconosce l’errore, il contribuente non può che proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione fiscale.

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