TASI 2016: tutte le novità – esclusa su prima casa e terreni agricoli.

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TA.S.I. è la Tassa sui Servizi Indivisibili istituita con la Legge di Stabilità 2014 [1].
Si tratta di un tributo comunale il cui gettito dovrebbe essere impiegato per il pagamento dei servizi comunali rivolti alla collettività, ad eccezione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Presupposto impositivo della TASI ed individuazione dei soggetti passivi

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso oppure la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati o di aree edificabili.
Fanno eccezione, come meglio si argomenterà, il possesso o la detenzione di terreni agricoli oppure gli immobili destinati ad abitazione principale. Il pagamento della TASI è sempre dovuto, invece, per i possessori o detentori di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Nei casi di pluralità di possessori o detentori di fabbricati o di aree edificabili sottoposte ad imposizione, costoro sono tenuti in solido al pagamento dell’unitaria obbligazione tributaria.

Solo la detenzione temporanea del bene, per un periodo inferiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, esclude il pagamento della TASI da parte del detentore. Pertanto il carico fiscale grava interamente sul possessore che vanti il diritto di proprietà, oppure usufrutto, uso, abitazione o superficie sul bene.

Base imponibile e aliquote TASI 2016

La base imponibile ai fini TASI è determinata nel modo che segue.

Per gli immobili in catasto occorre avere riguardo alla rendita catastale risultante alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione che deve essere rivalutata al 5%. A tale risultato occorre applicare i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e’ elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Al risultato così ottenuto si applica l’aliquota pari all’1 per mille.
E’ tuttavia nella disponibilità del comune la facoltà di adottare apposita delibera al fine della riduzione dell’aliquota fino al suo azzeramento.

Il Comune, inoltre, con apposito regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni destinate ad uso stagionale, limitato o discontinuo;
  3. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, ad uso non continuativo;
  4. abitazioni i cui proprietari dimorino per oltre 6 mesi all’anno all’estero;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo.

Pertanto la verifica delle eventuali riduzioni ed esenzioni va effettuata presso il Comune ove è ubicato l’immobile interessato.

Le novità in materia TASI introdotte con Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 [2] è intervenuta in modo dirompente sulla disciplina TASI.
Difatti ha previsto, come già ho avuto modo di accennare, che la TASI non è dovuta per l’abitazione principale, né per le parti comuni condominiali, né sui terreni agricoli. Non sono gravati dal tributo il possessore e nemmeno il detentore, a qualsiasi titolo.

In altri termini:

  1. se l’unità immobiliare è posseduta dal proprietario come abitazione principale, questi non paga la TASI;
  2. nel caso in cui l’unità immobiliare è concessa in comodato oppure in locazione e l’inquilino la destina ad abitazione principale non paga la TASI. In tal caso la TASI è dovuta integralmente dal proprietario;
  3. diversamente, se l’inquilino non adibisce l’unità immobiliare ad abitazione principale, questi paga la TASI in misura compresa tra il 10% ed il 30%, a seconda di quanto stabilito sul punto dai regolamenti comunali, mentre la parte residua è dovuta dal proprietario

Inoltre:

  • per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, l’aliquota è pari al 25% di quella stabilita con regolamento comunale;
  • nei casi di “fabbricati – merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimane tale destinazione e gli stessi non siano concessi in locazione, l’aliquota è pari allo 0,1% di quella stabilita con regolamento comunale;
  • è prevista l’esenzione dalla TASI per la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quando presentare la dichiarazione TASI? Quando si paga la TASI 2016?

I soggetti tenuti al pagamento della TASI devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile. Il tributo può essere pagato in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno oppure in due rate semestrali con scadenza al 16 giugno ed al 16 dicembre di ogni anno.

Accertamento e sanzioni TASI

L’attività di accertamento per l’eventuale omissione totale o parziale dei pagamenti, omissione di dichiarazioni o dichiarazione infedele spetta al funzionario responsabile del Comune il quale, a tal fine, è autorizzato ad inviare ai contribuenti questionari, chiedere dati o notizie utili presso altre amministrazioni nonché disporre l’accesso ai locali ed alle aree interessate con un preavviso di almeno 7 giorni.

Nei casi di renitenza, scarsa collaborazione del contribuente oppure di materiale difficoltà nello svolgimento delle operazioni di verifica l’accertamento può basarsi su presunzioni semplici.

Quanto alle sanzioni:

  • in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50;
  • in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50;
  • in caso di mancata, incomplete, infedele risposta al questionario entro 60 giorni dalla notifica al contribuente si applica la sanzione pecuniaria da € 100 ad € 500.

Le predette sanzioni sono ridotte ad un terzo qualora, entro il termine di presentazione del ricorso, il contribuente faccia acquiescenza alla pretesa fiscale del Comune pagando integralmente il tributo oltre la sanzione, in misura ridotta, e gli interessi.
E’ fatta comunque salva la facoltà per il Comune di prevedere, con apposito regolamento, circostanze attenuanti o scusanti ai fini dell’applicazione delle predette sanzioni.

[1] Legge 27 dicembre 2013, n. 147
[2] Legge 28 dicembre 2015, n. 208

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