La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016 snoda le incertezze sulla prescrizione delle cartelle esattoriali e degli atti della riscossione in genere.
Il principio di diritto formulato risponde quesito se la mancata impugnazione della cartella di pagamento (nel caso affrontato dalla Corte recante crediti per omessi versamenti di contributi I.N.P.S.), oltre a determinare l’irretrattabilità della pretesa dell’ente impositore, determina anche l’effetto di “convertire” il termine breve di prescrizione quinquennale, previsto normativamente per i contributi previdenziali, in quello ordinario decennale. (altro…)
Anche le entrate di regioni, province, città metropolitane e comuni, gestite da concessionari della riscossione diversi da Equitalia, saranno incluse nella sanatoria prevista dal decreto legge fiscale n. 193/2016. E’ questa una delle interessanti novità che viene fuori dai lavori in corso alla Camera per l’approvazione della legge di conversione del decreto.
Ebbene, un emendamento approvato in Commissione proposto dallo stesso Governo prevede l’introduzione dell’art. 6 bis nel decreto, stabilendo che i crediti recati dalle ingiunzioni relative a tutte le entrate, tributi e multe, notificate dagli enti locali e dai concessionari della riscossione diversi da Equitalia negli anni dal 2000 al 2016, possono accedere alla sanatoria con decurtazione delle sanzioni in relazione alle predette entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – sezione X – ha dichiarato l’inesistenza delle ingiunzioni fiscali notificate da So.ge.t. S.p.A. nell’interesse del Comune nel corso del 2015. I giudici tributari hanno ritenuto la società di riscossione del tutto carente di potere giacché il contratto di affidamento del servizio è cessato al 31 dicembre 2014.
In altre parole l’intera attività di riscossione compiuta da So.ge.t. S.p.A. nel corso del 2015 può dirsi, per i giudici tributari salernitani, svolta da soggetto privo di qualunque legittimazione. Ne deriva, nel caso specifico, l’inesistenza dell’ingiunzione fiscale impugnata.
La vicenda
Un contribuente ha impugnato dinanzi alla c.t.p. di Salerno l’ingiunzione fiscale notificatale nel febbraio 2015 per conto del Comune, recante intimazione al pagamento degli importi da quest’ultimo pretesi in virtù di una serie di accertamenti i.c.i.
In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente avverso l’ingiunzione fiscale notificata dal Comune in pendenza è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo. Ne consegue che la decisione sull’impugnazione dell’ingiunzione fiscale spetta al giudice tributario.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili – sentenza n. 29/16.
La controversia in materia di ICI è attribuita al giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in materia di opposizione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, il R.D. n. 639 del 1910 che disciplina l’ingiunzione, non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione. (altro…)
L’ingiunzione fiscale è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all’ente creditore.
Si tratta di uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910. Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.
In realtà l’ingiunzione è procedura utilizzata dagli enti locali non solo per riscuotere tributi (ici, imu, tarsu, tia, tasi, tares, ecc.), ma anche per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
In questo articolo ci occuperemo dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di tributi locali.
La notifica dell’ingiunzione fiscale
L’ingiunzione fiscale che riguarda tributi locali è notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo messi comunali.
Struttura e contenuto dell’ingiunzione fiscale
L’ingiunzione deve contenere l’esposizione chiara dei presupposti della pretesa, al fine di consentire al contribuente l’esatta conoscenza della stessa e garantire l’esatto esercizio del diritto inviolabile alla difesa.
Pertanto deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l’ammontare e la causale del pagamento richiesto.
Ingiunzione fiscale titolo esecutivo
L’ingiunzione è, al pari della cartella di pagamento, atto prodromico all’esecuzione forzata.
Ciò significa che, trascorsi 30 giorni senza che il contribuente provvede al pagamento della somma ingiunta, ovvero senza che egli abbia impugnato l’ingiunzione, la medesima assume natura di titolo esecutivo.
L’ente creditore, cioè, può immediatamente procedere ad esecuzione forzata, ossia ricorrere al pignoramento di beni mobili, crediti, immobili.
Cosa fare in caso di notifica di ingiunzione fiscale?
Il contribuente, nei casi di notifica di ingiunzione fiscale può:
effettuare il pagamento;
proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
presentare istanza di riesame/autotuela all’ente creditore.
1. effettuare il pagamento
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione. Tanto al fine di evitare la maturazione di ulteriori interessi moratori.
2. il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale nei casi di impugnazione di ingiunzione fiscale entro il termine di 60 giorni dalla notifica, allorché riguardi i seguenti tributi:
3. istanza di riesame/autotutela all’ente creditore
Per i casi in cui il contribuente reputi che la somma richiesta non sia dovuta può presentare all’ente creditore istanza di autotutela.
In tal caso è opportuno reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta.
Ai fini della sospensione immediata della riscossione il contribuente può presentare un’istanza in autotutela corredata dalla documentazione comprovante l’infondatezza della pretesa.
La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Se l’ente riconosce il proprio errore annulla l’ingiunzione di pagamento.
In detto caso è fondamentale accertarsi che l’ente provveda, tempestivamente, a trasmettere formale liberatoria con la quale comunica l’annullamento dell’ingiunzione.
Diversamente, se l’ente non riconosce l’errore, ilcontribuente non può che proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione fiscale.
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