Decreto fiscale: sanatoria estesa a tributi e multe riscosse da enti locali e concessionari diversi da Equitalia.

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Anche le entrate di regioni, province, città metropolitane e comuni, gestite da concessionari della riscossione diversi da Equitalia, saranno incluse nella sanatoria prevista dal decreto legge fiscale n. 193/2016. E’ questa una delle interessanti novità che viene fuori dai lavori in corso alla Camera per l’approvazione della legge di conversione del decreto.
Ebbene, un emendamento approvato in Commissione proposto dallo stesso Governo prevede l’introduzione dell’art. 6 bis nel decreto, stabilendo che i crediti recati dalle ingiunzioni relative a tutte le entrate, tributi e multe, notificate dagli enti locali e dai concessionari della riscossione diversi da Equitalia negli anni dal 2000 al 2016, possono accedere alla sanatoria con decurtazione delle sanzioni in relazione alle predette entrate.

Agli enti locali è affidato il compito di adottare proprie deliberazioni con le quali stabilire:

  1. il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2018;
  2. le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. i termini per la presentazione dell’istanza con cui il debitore indica il numero delle rate nel quale effettuare il pagamento;
  4. il termine entro il quale l’ente locale ovvero il concessionario della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute per effetto della definizione agevolata, quello delle singole rate e le scadenze delle stesse.

Come già previsto per la rottamazione delle cartelle Equitalia, anche in questo caso, il contribuente che intende accedere alla definizione agevolata deve impegnarsi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti riguardanti le entrate da sanare.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, il contribuente decade dalla definizione. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovute. Il nuovo art. 6 bis, sarà vigente non prima di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 193/2016.

L’emendamento approvato non può che dirsi un atto dovuto per il Governo. L’originaria formulazione dell’art. 6 del decreto legge fiscale, apriva già la strada all’estensione della sanatoria alle entrate gestite direttamente dagli enti locali e dai concessionari diversi da Equitalia.
I lavori per l’approvazione della legge di conversione sono in corso. E’ facilmente prevedibile che numerose altre saranno le novità che verranno fuori dalla stesura definitiva della legge di conversione del decreto fiscale.

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