Start-up e P.M.I., come finanziare l’aumento di capitale sociale con criptovalute.

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L’aumento di capitale sociale di una S.r.l. può, in astratto, effettuarsi prevedendo il conferimento di unità di criptovaluta. Perché tale conferimento possa dirsi legittimo, dev’essere suscettibile di valutazione economica ai sensi dell’art. 2464, comma 2 del codice civile al pari degli altri beni che possono essere oggetto di conferimento.

E’ questo il principio di diritto emergente dalla lettura del decreto n. 7556 reso dal Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d’impresa, lo scorso 18 luglio 2018.
Secondo il Tribunale l’aumento di capitale di una S.r.l. non può essere deliberato prevedendo il conferimento in natura di quelle criptovalute ancora in fase embrionale perché non presenti in piattaforme di scambio tra criptovalute, ovvero tra criptovalute e moneta avente corso legale.
Ciò in quanto non è possibile affidarsi a prezzi attendibili discendenti da dinamiche di mercato.

I giudici bresciani non escludono però, in tesi, il conferimento nel capitale sociale mediante criptovalute.
E’ necessario che tale conferimento “in natura”, al pari degli altri, rispetti il requisito oggettivo di valutazione economica richiesto dall’art. 2464, comma 2° del codice civile.
Il Collegio nell’esaminare la fattispecie sottoposta alla sua attenzione osserva che detto conferimento in natura debba caratterizzarsi:

  1. per l’idoneità della criptovaluta ad essere oggetto di valutazione, cioè che la stessa possa rappresentare un valore non solo per i soci ma anche per i terzi. Dunque sia misurabile secondo parametri oggettivi;
  2. per essere la criptovaluta parte di un mercato del bene stesso, circostanza che impatta sulla sua liquidità, ossia sulla facilità di convertire la moneta virtuale in valuta avente corso legale;
  3. per l’idoneità ad essere bersaglio dell’aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l’idoneità ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata.

Tale ultimo requisito, osserva poi il Tribunale, evidenzia una delle criticità delle criptovalute in quanto, il meccanismo che governa l’esistenza stessa di tale moneta virtuale è composto da dispositivi di sicurezza a elevato contenuto tecnologico che potrebbero di fatto rendere impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.

Nella fattispecie definita dal Tribunale, in realtà, il ricorso col quale una S.r.l. chiedeva di obbligare il Notaio ad iscrivere nel Registro delle Imprese la delibera di aumento del capitale sociale mediante conferimento in natura di criptovalute è stato rigettato. Tanto perché la specifica moneta virtuale che si intendeva conferire per l’aumento di capitale è stata ritenuta priva di quelle caratteristiche richieste dal codice civile per la concessione del provvedimento richiesto.

E’ comunque fuori di dubbio che il decreto in discorso è particolarmente interessante.
Si tratta della prima pronuncia che si esprime (benché in astratto) positivamente rispetto all’idoneità delle criptovalute a fungere da garanzia propria del capitale sociale.

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