Qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle sole rate non ancora scadute, non può chiedersi agli eredi il pagamento delle somme dilazionate a titolo di sanzioni.
Gli eredi non devono al fisco le somme pretese a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero dovute per il caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione causato dal contribuente deceduto.
E’ questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 7 agosto 2015.
L’Ufficio, nell’evidenziare che l’art. 8 del D. Lgs. n. 427/1997 dispone l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento di sanzioni tributarie, ha sancito l’estensione del principio anche all’ipotesi di decesso del contribuente in pendenza di un piano di rateazione.
Rateazioni Agenzia delle Entrate e Riscossione: gli eredi del contribuente non pagano le sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, facendo proprio l’indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui v’è trasmissibilità delle sole sanzioni civili con esclusione di sanzioni di ogni altra natura (cfr. Cassazione Civile n. 12754/2014), pone a carico degli eredi il pagamento delle sole imposte, interessi e sanzioni relative a rate già scadute e non pagate alla morte del contribuente.
Per agevolare gli eredi nella regolarizzazione della debitoria maturata dal defunto, l’Ufficio ritiene applicabile ai casi di decesso del contribuente nel corso di rateazione, la proroga dei termini prevista dal comma dall’art. 65 del D.P.R. 600/1973.
In altre parole è prorogato a favore degli eredi, per un termine di 6 mesi, il termine per il pagamento delle rate scadute dopo decesso del contribuente. E’ necessario che gli eredi comunichino immediatamente il decesso del contribuente tanto da permettere la predisposizione di un nuovo piano depurato dalle somme non dovute dagli eredi per sanzioni.
Naturalmente, rideterminati gli importi dovuti, gli eredi saranno tenuti a corrispondere eventuali sanzioni che dovessero derivare dal ritardo nei pagamenti delle rate ovvero decadenza dalla rateazione dovute per fatto proprio.
Accertamenti e cartelle di pagamento: intrasmissibili le sanzioni agli eredi del contribuente
Le sanzioni amministrative e quelle tributarie hanno un carattere afflittivo, perciò si estinguono con la morte del contribuente: gli eredi sono liberati dal pagamento delle sanzioni tributarie.
Perciò, una volta documentato il decesso del contribuente, le sanzioni non sono più dovute perché non si trasmettono ai suoi eredi (Cassazione Civile, 5 settembre 2022, n. 26015).

