Rateazioni Agenzia delle Entrate: non sono dovute le sanzioni dagli eredi del contribuente deceduto.

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Qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle sole rate non ancora scadute, non può chiedersi agli eredi il pagamento delle somme dilazionate e dovute a titolo di sanzioni.
Nello stesso caso gli eredi non devono al fisco le somme pretese a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero dovute per il caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione causato dal contribuente deceduto.

E’ questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 7 agosto 2015.
L’Ufficio, nell’evidenziare che l’art. 8 del D.Lgs. n. 427/1997 dispone la intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento di sanzioni tributarie, ha sancito l’estensione del medesimo principio anche all’ipotesi di decesso del contribuente in pendenza di un piano di rateazione.

L’Agenzia delle Entrate, facendo proprio l’indirizzo della Corte di Cassazione per cui v’è trasmissibilità delle sole sanzioni civili con esclusione di sanzioni di ogni altra natura (cfr. Cassazione Civile n. 12754/2014), pone a carico degli eredi il pagamento delle somme dilazionate dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni irrogate relative a rate già scadute e non pagate alla morte del contribuente.

Infine, per agevolare gli eredi nella regolarizzazione della debitoria, nel rispetto del principio di parità di trattamento, l’Ufficio ritiene applicabile ai casi di decesso del contribuente nel corso di rateazione, la proroga di tutti i termini prevista dal comma 3 dell’art. 65 del D.P.R. 600/1973.
In altre parole è prorogato a favore degli eredi, per un termine di 6 mesi, il decorso del termine per il pagamento delle rate scadute successivamente al decesso del contribuente. A tal fine è necessario che gli eredi comunichino tempestivamente all’Ufficio il decesso del contribuente. Tanto da permettere la predisposizione di un nuovo piano depurato dagli importi non dovuti dagli eredi a titolo di sanzioni.

Naturalmente, rideterminati gli importi dovuti, gli eredi saranno tenuti a corrispondere eventuali sanzioni che dovessero derivare da ritardo nei pagamenti delle rate ovvero decadenza dalla rateazione dovute per fatto proprio.

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