Prima casa, via al Fondo di garanzia

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E’ stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2014 che disciplina le modalità di accesso del Fondo di garanzia prima casa introdotto con legge n. 147/2013.
Viene così sostituito ed integrato il Fondo prima casa già tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per agevolare l’acquisto di prima casa a giovani coppie e famiglie monogenitoriali introdotto dalla legge 133/2008.

La nuova misura è dotata di risorse pari ad € 200.000.000 per ciascun anno 2014 – 2015 – 2016. E’ finalizzata ad agevolare, mediante la concessione di garanzie a prima richiesta, l’accesso ai mutui ipotecari di giovani coppie, famiglie monogenitoriali, conduttori di abitazioni ad uso popolare, giovani lavoratori atipici  per l’acquisto di immobili abitativi da destinare a prima casa.
Sono coperti dalla garanzia del fondo anche gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico realizzati, ad iniziativa degli anzidetti beneficiari, sugli immobili adibiti a prima casa.

Beneficiari con priorità
  • giovani coppie, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l’altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ossia persone singole, non coniugate con figli minori conviventi; persone separate o divorziate ovvero vedovi, conviventi con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
  • giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a € 250.000 erogati ai beneficiari innanzi descritti, per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di unità immobiliari, ubicate in Italia, da adibire ad abitazione principale.

Condizione necessaria per l’accesso alle garanzie del Fondo è che il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sia già proprietario di altri immobili ad uso abitativo.
Ciò è fatto salvo nell’ipotesi di acquisto della proprietà di altri immobili per successione a causa di morte oppure per gli immobili in uso, a titolo gratuito, a genitori e fratelli.

Natura e misura della garanzia

La garanzia è “a prima richiesta” incondizionata ed irrevocabile. E’ concessa nella misura del 50% del capitale.

Ammissione alla garanzia

Il termine previsto per il riconoscimento della garanzia è di 20 giorni dalla trasmissione al soggetto gestore della misura – CONSAP S.p.A. – di tutta la documentazione relativa alla domanda di mutuo da parte dell’istituto di credito mutuante.
La garanzia opererà nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario, decorso un anno dall’intimazione di pagamento della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta.

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