Albergatore non versa al Comune l’imposta di soggiorno? Anche per la Cassazione è danno erariale.

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Il gestore della struttura ricettiva (l’albergatore) che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno con l’obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia senz’altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto, essendo per legge tenuto alla riscossione dell’imposta ed al relativo versamento all’ente locale.

Giunge dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione l’ulteriore chiarimento sul tema, sempre attuale, della responsabilità degli operatori turistici in caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno. Dopo la sentenza della Corte dei Conti Toscana, già approfondita su questo sito, il Supremo consesso con ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, ribadisce la natura pubblicistica del vincolo giuridico che si instaura tra titolari delle strutture ricettive e Comuni in tema di imposta di soggiorno.

Il provvedimento in discorso origina dalla questione di giurisdizione sollevata da un albergatore citato dalla Procura regionale della Corte dei Conti sull’assunto danno erariale arrecato al Comune, per avere l’imprenditore incassato e non riversato all’ente locale l’imposta di soggiorno percepita dagli ospiti della struttura ricettiva.
Ha quindi contestato l’albergatore la giurisdizione dei magistrati contabili sul presupposto che, la legge istitutiva dell’imposta di soggiorno, obbliga solo il turista al pagamento del tributo, escludendo l’albergatore dal rapporto tributario con l’ente locale. Pertanto, in mancanza di una disposizione in tal senso, nell’esigere l’imposta di soggiorno, l’albergatore non agirebbe come agente contabile – dunque, non sarebbe responsabile per danno erariale derivante dall’omesso versamento – ma al più sarebbe obbligato nei confronti del Comune solo dal punto di vista civilistico.

Con l’ordinanza del 24 luglio 2018 le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla natura giuridica della responsabilità degli albergatori per il caso di omissione nel versamento dell’imposta di soggiorno. Richiamando gli orientamenti consolidatisi in tema di danno erariale, gli ermellini ribadiscono che il rapporto tra strutture turistiche ed enti locali – in relazione al prelievo dell’imposta di soggiorno – configura sempre un rapporto di servizio in quanto, gli albergatori, compartecipano all’attività pubblicistica. Sicché costoro fungono da agenti contabili avendo rilievo il solo “maneggio di pubblico denaro”.

Secondo l’orientamento anche di recente espresso in tema di danno erariale, allorquando l’attività del privato è funzionale alla realizzazione di finalità di interesse pubblico – come nel caso degli albergatori che operano il prelievo dell’imposta di soggiorno dai turisti – si instaura un rapporto di servizio “non organico, bensì funzionale”, nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe. Dunque, la responsabilità per danno erariale del soggetto privato prescinde totalmente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta. Decisiva è soltanto la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità di pubblico interesse perseguita (Cassazione civile Sezioni Unite, 14 settembre 2017 n. 21297).

In accordo con quanto già sancito dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, la Suprema Corte ribadisce che, in tema di imposta di soggiorno, il rapporto tributario si instaura esclusivamente tra il Comune e il turista che alloggia nella struttura ricettiva. L’albergatore è del tutto estraneo al rapporto tributario e non assume né la funzione di sostituto d’imposta né quella di responsabile d’imposta, e nemmeno tale funzione può essergli attribuita dai regolamenti locali poiché tale attribuzione non è prevista dalle norme statali che disciplinano l’imposta di soggiorno.

Ciò posto, poiché all’albergatore sono affidate attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione dell’attività impositiva dell’ente locale, tra l’albergatore ed il Comune si costituisce un rapporto di pubblico servizio ex lege. L’albergatore si trova obbligato a compiere attività puramente contabili, avulse dal contesto tributario, ma comunque funzionalmente centrali e consistenti nel prelievo e nel versamento del tributo al Comune. Tale “maneggio di denaro pubblico” implica l’obbligo della rendicontazione e da ciò consegue la responsabilità erariale dell’albergatore in caso di omesso versamento di quanto percepito all’ente locale.

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