Imposta di soggiorno, per la Corte dei Conti gli albergatori rischiano la responsabilità contabile.

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Allorché il gestore dell’unità alberghiera o ricettiva è chiamato a svolgere, in virtù della disciplina prevista dal regolamento comunale, una funzione strumentale all’esazione dell’imposta di soggiorno, il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse – come tale, quindi, tenuto alla resa del conto – il gestore deve considerarsi “agente contabile” che maneggia pubblico denaro. Pertanto, dev’essere assoggettato a responsabilità contabile ove non adempie gli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate all’ente locale.

Questo il principio di diritto formulato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana con sentenza n. 41 pubblicata lo scorso 12 febbraio.

Secondo i magistrati contabili il gestore dell’unità alberghiera è certamente estraneo al rapporto tributario, rimanendo obbligato a pagare l’imposta di soggiorno soltanto l’utente del servizio alloggiativo.
Tuttavia, allorché il regolamento comunale lo prevede, il gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell’esazione dell’imposta – distinta dall’obbligazione tributaria, che colpisce solo il soggiornante – ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse che hanno natura di entrate pubbliche.

Nell’interpretazione della Corte dei Conti la funzione del gestore è da equipararsi a quella di un “agente contabile” (in senso lato), ossia colui che materialmente maneggia il denaro pubblico percepito dal soggetto passivo del tributo. Come tale, nei confronti del gestore può essere fatta valere la responsabilità contabile correlata alle attività di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento dell’imposta di soggiorno, perché percepita dal soggetto passivo del tributo (il soggiornante) sottoposto ad un obbligo d’imposta.

Per responsabilità contabile si intende la responsabilità del soggetto che, percependo a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all’obbligo di restituzione loro incombente.

Confortano la motivazione fornita dai giudici contabili, due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 11229/2014 e n. 26942/2014) per cui il presupposto della responsabilità amministrativa si sostanza nella relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato. Responsabilità che non si configura soltanto in presenza di un rapporto di tipo organico ma è ravvisabile anche nei casi di rapporto di servizio in senso lato, qual è quello degli albergatori riguardo la percezione ed il versamento del tributo in discorso.

In altri termini, l’esercente l’attività alberghiera compartecipa all’attività amministrativa dell’ente locale. Ciò in forza degli obblighi gravanti sugli albergatori quali la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno versata dai clienti ed all’integrale versamento dell’imposta al comune, se previsti dal regolamento locale vigente.
Obblighi la cui violazione determina l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative e da cui deriva anche l’attribuzione della responsabilità contabile del gestore nelle ipotesi di mancato versamento del tributo introitato a favore dell’ente locale.

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Imposta di soggiorno, per la Corte dei Conti gli albergatori rischiano la responsabilità contabile.