Tributi locali: mediazione tributaria obbligatoria per ricorsi di valore inferiore a € 20.000

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La riforma del processo tributario (Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156) introduce l’obbligo del procedimento di mediazione/reclamo per tute le controversie riguardanti l’accertamento, il rimborso nonché la riscossione di tributi di spettanza degli enti locali (tra gli altri, Comuni).
Il procedimento di mediazione/reclamo riguarda i ricorsi notificati a decorrere dal 1 gennaio 2016 riguardanti controversie di valore inferiore a € 20.000 [1].

Che cos’è il procedimento di reclamo/mediazione?

L’istituto del reclamo/mediazione consente all’ente locale l’esame preventivo del ricorso al fine di valutarne la fondatezza e verificare la legittimità della pretesa tributaria.
In questo modo il contribuente può evitare, anche per mezzo del raggiungimento di un accordo con il Comune, che la controversia instaurata con la notifica del ricorso, prosegua dinanzi al giudice tributario.

Presupposti di attivazione del procedimento di reclamo/mediazione

Come già anticipato il procedimento di reclamo/mediazione riguarda l’impugnazione degli accertamenti di tributi spettanti agli enti locali, nonché le controversie riguardanti i rimborsi di tali tributi.
Inoltre il reclamo/mediazione è obbligatorio per l’impugnazione di atti della riscossione notificati da Equitalia (cartelle di pagamento) ovvero per l’impugnazione di atti della riscossione ad istanza dei concessionari della riscossione privati per conto dei Comuni (ingiunzione fiscale).
E’ necessario che il valore della pretesa fiscale non superi l’importo di € 20.000.

Come ha inizio il procedimento di reclamo/mediazione?

L’attivazione del procedimento di reclamo/mediazione pretende, semplicemente, la notifica del ricorso [2].
Nelle controversie in questione, la proposizione dell’impugnazione ha contemporaneamente l’effetto di instaurare il procedimento di reclamo.

Con la proposizione del ricorso, in pratica, si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni, durante i quali il Comune ha modo di esaminare il contenuto del ricorso e valutarne la fondatezza.
Il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comune [3].

Quali effetti produce la pendenza del reclamo/mediazione?

Durante la pendenza del procedimento, si verificano, prima di tutto, i seguenti effetti:

  • il ricorso non è procedibile. Ciò vuol dire che l’eventuale costituzione in giudizio del ricorrente dinanzi al giudice tributario può avvenire solo scaduto il termine di 90 giorni anzidetto. Qualora il contribuente dovesse costituirsi in giudizio prima di detto termine il giudice, preso atto della circostanza, rinvia la trattazione della causa per consentire la conclusione del procedimento di reclamo;
  • è sospesa la riscossione ed il pagamento degli importi che siano stati richiesti mediante l’atto impugnato.
Istruttoria del reclamo e perfezionamento dell’accordo di mediazione

Il Comune che procede all’istruttoria, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, è tenuto a formulare d’ufficio una propria proposta di mediazione.
Le valutazioni dell’ente locale devono fondarsi sui tre criteri, ossia:

  1. l’eventuale incertezza delle questioni controverse;
  2. il grado di sostenibilità della pretesa
  3. il rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa”

L’accordo di mediazione si intende perfezionato, alternativamente:

  • con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, dell’importo dovuto per la mediazione oppure, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione;
  • con la sottoscrizione dell’accordo stesso, per le controversie aventi per oggetto il rifiuto – espresso o tacito – di rimborso di tributi non pagati e non dovuti; in tal caso l’accordo ha valore “titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. Pertanto l’accordo sottoscritto consente, qualora non venga data esecuzione al pagamento concordato, l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario nei confronti del Comune;
  • con la sottoscrizione dell’accordo, per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali. In quest’ultima ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall’accordo (si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).
[1] art. 17 bis, D. Lgs. n. 546/1992
[2] con la modifica dell’art. 12 D. Lgs. 546/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il contribuente può proporre ricorso, senza l’assistenza tecnica di un difensore, per le controversie di valore inferiore ad € 3.000.
[3] cfr. Cassazione civile11 dicembre 2012, n. 22675 per cui se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale, il termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.

 

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