ICI, il ricorso avverso l’ingiunzione fiscale va proposto alla Commissione Tributaria.

Condividi questo post:

In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente avverso l’ingiunzione fiscale notificata dal Comune in pendenza è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo. Ne consegue che la decisione sull’impugnazione dell’ingiunzione fiscale spetta al giudice tributario.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili – sentenza n. 29/16.

La controversia in materia di ICI è attribuita al giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in materia di opposizione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, il R.D. n. 639 del 1910 che disciplina l’ingiunzione, non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione.
Pertanto non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario controversie che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti e alla disciplina ad essi relativa, debbano ritenersi attribuite alla giurisdizione di altro giudice.
La giurisdizione a conoscere la controversia in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) è, dunque, attribuita al giudice tributario.
Né lo strumento giuridico utilizzato dal Comune per la riscossione dell’ICI – l’ingiunzione fiscale di cui al citato R.D. n. 639/1910 – in pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento dell’imposta, è idoneo ad incidere sulla affermata giurisdizione del giudice tributario.
Tale ingiunzione è sostanzialmente equivalente all’iscrizione dell’imposta nel ruolo, notificata al contribuente, sicché il giudizio di opposizione all’ingiunzione è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, controversia che, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. 546/1992, e 15 del d.lgs. n. 504/1992, è indiscutibilmente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario.

Per saperne di più, leggi il mio articolo dal titolo: Cos’è l’ingiunzione fiscale.

Contatta lo studio

+39 089 209 46 28

ICI, il ricorso avverso l’ingiunzione fiscale va proposto alla Commissione Tributaria.