Prorogata fino al 31 gennaio 2021 la sospensione di finanziamenti, mutui e leasing per le piccole e medie imprese. La proroga della moratoria è confermata dalla legge di conversione del Decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Il decreto liquidità(decreto legge n. 23/2020) ha sospeso i termini di scadenza di cambiali, assegni e ogni altro titolo di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020 per effetto dell’emergenza Coronavirus. Per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per il pagamento tardivo di cambiali e assegni bancari e postali, qualora detto termine fosse scaduto tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.
Con la conversione del decreto liquidità (Legge 5 giugno 2020 n. 40) la sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. è prorogata fino al 31 agosto 2020.
Coronavirus: dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni C.A.I.
Dunque, da martedì 1° settembre 2020 riprendono a decorrere i termini sospesi dalla moratoria per Coronavirus.
Dal 1° settembre 2020 saranno levati protesti di assegni bancari e postali che, da quella data, saranno presentati per l’incasso e risulteranno scoperti.
Dal 1° settembre 2020 decorrerà il termine di 60 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione degli assegni, per effettuare il pagamento tardivo. Il pagamento tardivo eviterà sanzioni pecuniarie e accessorie prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Dal 1° settembre 2020 riprenderà a decorrere il termine di 60 giorni sospeso il 9 marzo 2020 (per gli assegni presentati all’incasso e risultati scoperti in data anteriore) per eseguire il pagamento tardivo ed evitare le sanzioni prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) convertito in Legge 40/2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 31 agosto 2020.
Sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020.
Il coronavirus ha costretto la chiusura di migliaia di micro, piccole e medie imprese e milioni di persone a restare in casa.
Molte aziende dovranno ricercare nuove soluzioni per riprendere slancio. Per alcune potrebbe risultare interessante convertire il modello di business, passando dalla vendita tradizionale alla vendita online, all’e-commerce.
Benché la prospettiva potrebbe suonare stimolante, voglio precisare subito che il passaggio dal modello di vendita tradizionale alla vendita online non può essere improvvisato: la legge italiana regola i processi di vendita stabilendo regole e responsabilità a tutela dell’impresa e dei clienti.
Per cui, se vuoi programmare una riapertura cavalcando l’onda lunga dell’impennata di vendite online, è utile avere un’idea generale delle regole che governano il commercio elettronico per contenere i rischi e non commettere passi falsi prima di partire.
La crisi sanitaria ed economica innescata dall’epidemia di coronavirus pone a migliaia di imprenditori il problema di pagare le consuete scadenze. Molte aziende costrette alla chiusura dalle rigide restrizioni del governo, si trovano, tra le altre cose, a fare i conti coi canoni delle locazioni commerciali benché lo stop alle attività abbia azzerato il fatturato.
Che fare dunque? Si può sospendere o ridurre il canone delle locazioni commerciali?
Prima di tutto credo sia doveroso chiarire un concetto: in generale, il conduttore non può astenersi dal versare o ridurre arbitrariamente il canone della locazione, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nell’utilizzo del bene.
La sospensione può ritenersi legittima solo se viene completamente a mancare la controprestazione del locatore (per esempio, in conseguenza dell’esistenza di vizi dell’immobile tali che lo rendano, in tutto o in parte, inutilizzabile).