Vendite di immobili abusivi al giudizio delle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 20061/2018)
La nullità degli atti traslativi di immobili abusivi è tema da sempre controverso in dottrina e giurisprudenza.
In principio fu la Legge n. 795/1967 (c.d. legge ponte) a sancire la nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati.
Successivamente, l’art. 15 comma 7 della Legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi), ha tacciato di invalidità gli atti aventi ad oggetto unità edilizie totalmente prive di concessione. Ratio della disposizione è stata indicata nell’interesse a proteggere l’acquirente. Coerentemente con tale ratio, la nullità derivante dalla mancanza di concessione veniva definita dalla giurisprudenza in termini di nullità relativa (Cassazione civile n. 8685/1999).
La Legge n. 47/1985 e, segnatamente, gli articoli 17 e 40 sanzionano gli atti tra vivi o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o parti di essi privi della dichiarazione (resa dall’alienante) recante gli estremi della concessione a edificare, oppure del condono edilizio o della domanda di condono edilizio con gli estremi dei previsti versamenti.
Si tratta di norme tese ad assicurare una certa attenzione per l’esigenza di non paralizzare il commercio degli immobili. Il che avviene limitando la nullità ai soli atti traslativi tra vivi, lasciando esclusi gli atti costitutivi di garanzie o di servitù e gli atti mortis causa.
Peraltro, l’attenuazione del carico sanzionatorio avviene col meccanismo della conferma dell’atto nullo, come disciplinata dall’art. 17, comma 4 e 40, comma terzo.
L’appena descritto congegno normativo è poi integralmente confluito nell’articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001. (altro…)