Corte di Cassazione

Vendite di immobili abusivi al giudizio delle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 20061/2018)

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La nullità degli atti traslativi di immobili abusivi è tema da sempre controverso in dottrina e giurisprudenza.
In principio fu la Legge n. 795/1967 (c.d. legge ponte) a sancire la nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati.
Successivamente, l’art. 15 comma 7 della Legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi), ha tacciato di invalidità gli atti aventi ad oggetto unità edilizie totalmente prive di concessione. Ratio della disposizione è stata indicata nell’interesse a proteggere l’acquirente. Coerentemente con tale ratio, la nullità derivante dalla mancanza di concessione veniva definita dalla giurisprudenza in termini di nullità relativa (Cassazione civile n. 8685/1999).

La Legge n. 47/1985 e, segnatamente, gli articoli 17 e 40 sanzionano gli atti tra vivi o di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o parti di essi privi della dichiarazione (resa dall’alienante) recante gli estremi della concessione a edificare, oppure del condono edilizio o della domanda di condono edilizio con gli estremi dei previsti versamenti.
Si tratta di norme tese ad assicurare una certa attenzione per l’esigenza di non paralizzare il commercio degli immobili. Il che avviene limitando la nullità ai soli atti traslativi tra vivi, lasciando esclusi gli atti costitutivi di garanzie o di servitù e gli atti mortis causa.
Peraltro, l’attenuazione del carico sanzionatorio avviene col meccanismo della conferma dell’atto nullo, come disciplinata dall’art. 17, comma 4 e 40, comma terzo.
L’appena descritto congegno normativo è poi integralmente confluito nell’articolo 46 del D.P.R. n. 380/2001. (altro…)

Cassazione, prescrizione breve quinquennale anche per i tributi locali (T.A.R.S.U. e I.C.I.)

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14325 dell’8 giugno 2017, precisa ulteriormente l’orientamento oramai pacifico in tema di prescrizione dei debiti tributari con specifico riferimento, nella fattispecie, ai tributi locali.
Il provvedimento richiamato esamina il caso di un fermo amministrativo annullato perché, le cartelle di pagamento recanti crediti T.A.R.S.U. che lo hanno preceduto, sono state notificate ben oltre cinque anni prima dalla notifica del fermo.
Ebbene i Supremi Giudici, richiamando senza mezzi termini la nota sentenza a Sezioni Unite n. 23397 il 17 novembre 2016, hanno ribadito la distinzione, avente portata generale, tra il termine di prescrizione dei tributi per il caso in cui l’atto impositivo diviene definitivo perché non impugnato dal contribuente entro i termini di legge, e la differente prescrizione (decennale) dei tributi allorché detta definitività risulti acclarata con sentenza definitiva a seguito di contenzioso con l’ente impositore. (altro…)

Cassazione: per gli accertamenti alle imprese la contabilità in nero è prova del maggior reddito.

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La “contabilità in nero”, costituita da fogli e quaderni dell’imprenditore è prova del maggior reddito. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione in sentenza 21 ottobre 2014 n. 22265.
Il Supremo collegio ha rinviato la causa alla CTR dell’Emilia Romagna una sentenza della CTP di Bologna che ha annullato pretesa a carico del contribuente, sul presupposto che, pur essendo rinvenuta dalla Guardia di Finanza documentazione extra-contabile, questa non poteva assurgere a prova del maggior reddito, costituendo mero indizio.

Ebbene, secondo la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha ragione nel ritenere che ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 non si può escludere la valenza probatoria ex se della documentazione extra-contabile

La contabilità in nero rappresenta un valido elemento indiziario dovendo ricomprendersi, tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e ss. del codice civile, “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta”.

Ne consegue la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, del ricorso all’accertamento induttivo incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli.