Prorogata fino al 31 gennaio 2021 la sospensione di finanziamenti, mutui e leasing per le piccole e medie imprese. La proroga della moratoria è confermata dalla legge di conversione del Decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Il decreto liquidità(decreto legge n. 23/2020) ha sospeso i termini di scadenza di cambiali, assegni e ogni altro titolo di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020 per effetto dell’emergenza Coronavirus. Per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per il pagamento tardivo di cambiali e assegni bancari e postali, qualora detto termine fosse scaduto tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.
Con la conversione del decreto liquidità (Legge 5 giugno 2020 n. 40) la sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. è prorogata fino al 31 agosto 2020.
Coronavirus: dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni C.A.I.
Dunque, da martedì 1° settembre 2020 riprendono a decorrere i termini sospesi dalla moratoria per Coronavirus.
Dal 1° settembre 2020 saranno levati protesti di assegni bancari e postali che, da quella data, saranno presentati per l’incasso e risulteranno scoperti.
Dal 1° settembre 2020 decorrerà il termine di 60 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione degli assegni, per effettuare il pagamento tardivo. Il pagamento tardivo eviterà sanzioni pecuniarie e accessorie prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Dal 1° settembre 2020 riprenderà a decorrere il termine di 60 giorni sospeso il 9 marzo 2020 (per gli assegni presentati all’incasso e risultati scoperti in data anteriore) per eseguire il pagamento tardivo ed evitare le sanzioni prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) convertito in Legge 40/2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 31 agosto 2020.
Sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020.
Stop al pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al 30 ottobre 2020 per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Lo prevede l’articolo 54 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia.
Dal 30 aprile 2020, e per i successivi 6 mesi, sono sospesi i pignoramenti immobiliari delle abitazioni principali dei debitori esecutati.
Questo il testo della disposizione vigente dal 30 aprile 2020:
“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Considerata l’ampiezza delle formulazione, l’applicazione della norma è destinata senz’altro a scaldare il dibattito nelle aule dei Tribunali nelle prossime settimane.
A fronte delle condivisibili intenzioni del legislatore, rivolte alla salvaguardia dell’ordine e della salute pubblica per l’epidemia di Covid-19, e offrire una forma di sostegno alle famiglie in difficoltà, sarebbe stato opportuno uno sforzo di chiarezza nella stesura di una norma che si innesta in un settore, le esecuzioni immobiliari, già di per sé sensibile, e dietro al quale si celano spesso drammi personali, familiari, economici, imprenditoriali.
Non intendo qui entrare in seccanti tecnicismi giuridici e processuali. Perciò mi limito solo a fornire taluni elementi utili per tentare di decifrare il nuovo congegno normativo.
Con Circolare del 24 aprile 2020 l’ABI è stata costretta a puntualizzare taluni profili relativi ai finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% previsti dal decreto legge Liquidità n.23 del’8 aprile 2020.
In sostanza, chiarisce la circolare ABI, la banca non può compensare i finanziamenti richiesti dalle con gli scoperti di conto corrente o altri prestiti.