Prescrizione sofferenze in Centrale Rischi Banca d’Italia: quanto dura la segnalazione?

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La sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia dura finché il debito non è estinto o prescritto. La segnalazione di sofferenza è invece cancellata se illegittima.

I crediti delle banche si prescrivono entro 10 anni.
Il termine decorre, in genere, dalla chiusura del rapporto col cliente.
La prescrizione del debito bancario decorre dal giorno in cui la Banca comunica al cliente il recesso dal rapporto (conto corrente, finanziamento, ecc.).

La Banca recede nel caso di insolvenza o mancati pagamenti del cliente. Prima di segnalare la sofferenza invia, di regola, un preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Il preavviso dovrebbe tutelare il cliente. Il debitore viene avvisato dell’imminente segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi ed ha la possibilità di prendere iniziative per evitare la segnalazione.

Dopo l’invio del preavviso di segnalazione a sofferenza, la banca, se il debitore non interviene subito, segnala la sofferenza nella Centrale dei Rischi.

Prescrizione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Tra i modi che permettono di interrompere la segnalazione di sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia v’è la prescrizione.

La Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 stabilisce che la Banca è tenuta a interrompere la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi quando il debito è prescritto.
Quando un debito bancario è prescritto la banca non può più segnalare la sofferenza segnalate dal “mese in cui la prescrizione è maturata”.

A partire dal mese in cui la Banca prende atto della prescrizione del debito, non segnala più la sofferenza. Resta visibile al sistema bancario, limitatamente al periodo di 36 mesi, la sofferenza fino alla mensilità in cui matura oppure è contestata la prescrizione.

Un esempio: se il debito si prescrive a gennaio 2019, estraendo la Centrale Rischi troverai segnalazioni a sofferenza fino a dicembre 2018 mentre, dal mese successivo, non v’è traccia della sofferenza per effetto della prescrizione.
IMPORTANTE: la sofferenza segnalata fino a dicembre 2018 resterà certamente visibile al sistema bancario per i successivi 36 mesi.

Prescrizione delle sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, come fare?

Attenzione!
La legge prevede casi di interruzione della prescrizione che impediscono di interrompere la segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi.

Infatti, una volta comunicato il recesso dal rapporto da cui origina il debito segnalato a sofferenza, la Banca (oppure una società di recupero crediti) può sempre compiere atti di interruzione della prescrizione e, in questo modo, fare decorrere nuovamente il termine di prescrizione per ulteriori 10 anni e così via.

Esempi di atti interruttivi della prescrizione: lettere di sollecito di pagamento, notifica del decreto ingiuntivo, notifica dell’atto di precetto, esecuzione di pignoramenti immobiliari, di stipendi o pensioni, ecc.

Esistono casi in cui la prescrizione è interrotta per atti compiuti dallo stesso debitore. Ad esempio scritture inviate alle banche che contengono accordi “saldo a stralcio” poi non onorati dal cliente.

In sintesi, l’interruzione della segnalazione a sofferenza non è automatica per il semplice fatto che il debito si presume prescritto.

La prescrizione del debito in sofferenza dev’essere contestata dal debitore segnalato!

Per far valere la prescrizione basta, in linea di massima, una diffida con cui il debitore contesta l’intervenuta prescrizione del debito bancario.

ATTENZIONE: la diffida non sempre è sufficiente per far interrompere le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi.

Ove la Banca non ritenesse sussistenti i presupposti della prescrizione, il cliente potrà agire dinanzi all’autorità giudiziaria (solo avendone la prova!) per fare accertare la prescrizione del debito bancario. Solo in questo modo la banca sarà obbligata a interrompere la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi.

La prescrizione non cancella le sofferenze anteriori!

Dal giorno in cui matura oppure è accertata la prescrizione la Banca interrompe la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Sfatiamo qui un mito!
Restano nella Centrale Rischi di Banca d’Italia le segnalazioni di sofferenza anteriori al mese in cui la prescrizione è maturata o accertata. La prescrizione dei debiti bancari, in altre parole, non determina la “pulizia totale” della Centrale dei Rischi.
Infatti rimane visibile al sistema bancario, limitatamente al periodo di 36 mesi, la segnalazione di sofferenza fino alla mensilità in cui matura oppure è contestata la prescrizione.

Finanziamenti e prestiti: per quanto è visibile la sofferenza in centrale Centrale Rischi?

Le banche possono consultare le informazioni riportate nella Centrale Rischi del cliente solo per 36 mesi anteriori alla richiesta di consultazione.

Per esempio, se una banca o finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati di un cliente che richiede un finanziamento, potrà visionare solo i dati relativi alle 36 mensilità contabili anteriori e cioè dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010.

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