Crisi d’impresa: le procedure di allerta spiegate agli imprenditori.

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Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Codice della Crisi d’Impresa. La riforma entrerà in vigore solo il 15 agosto 2020.

Tra le novità più significative per le P.M.I. vi sono le procedure di allerta.

Si tratta di meccanismi che dovrebbero servire a fare emergere, in anticipo, i segnali della crisi aziendale facilitando le trattative coi creditori e la gestione della crisi.

I meccanismi di allerta previsti dal Codice della Crisi d’Impresa impongono all’imprenditore un monitoraggio continuo dello stato di salute dell’azienda. L’imprenditore deve sempre verificare gli eventuali segnali di crisi e adottare iniziative efficaci per prevenire la crisi e superarla.

Le procedure di allerta affidano un ruolo centrale agli organi di vigilanza e controllo (collegio sindacale, società di revisione, ecc.), ai quali è demandata l’attività di analisi interna delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’impresa.

Non si tratta più di una semplice registrazione di accadimenti aziendali.

Un potere di impulso è poi affidato a soggetti esterni all’impresa: Agenzia delle Entrate, INPS, l’Agente della Riscossione allorché l’impresa maturi esposizioni debitore, nei loro confronti, particolarmente elevate.

In questo articolo, ti spiego quali sono i principali indicatori che, il Codice della crisi d’impresa considera precursori della crisi, ossia gli indici che innescano l’attivazione di procedure di allerta e i rimedi a disposizione dell’imprenditore per disinnescarle.

A quali imprese sono destinate le procedure di allerta?

L’art. 12 comma 4° del Codice della crisi di impresa stabilisce che, le procedure di allerta, riguardano tutte le imprese, incluse le imprese agricole, le start-up e P.M.I. innovative.

Sono escluse le grandi imprese, i gruppi di rilevante dimensione e le società per azioni quotate in mercati regolamentati.

Presupposti delle procedure di allerta

L’allerta si innesca quando si registrano squilibri di carattere reddituale, patrimoniale, finanziario.

La valutazione di tali squilibri dev’essere compiuta tenendo conto dei seguenti parametri:

  1. caratteristiche dell’impresa;
  2. caratteristiche dell’attività svolta dall’impresa;
  3. data di costituzione dell’impresa;
  4. inizio effettivo dell’attività.

Gli indici della crisi definiti dal C.N.D.C.E.C. per l’allerta

Il Codice della Crisi d’Impresa prevede poi la definizione di ulteriori indici di crisi elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e aggiornati con cadenza triennale, riferiti a ciascun tipo di attività economica, necessari per valutare le situazioni di crisi e attivare l’allerta.

Il C.N.D.C.E.C. è incaricato di definire specifici indici riferiti a start-up e P.M.I. innovative, per le imprese costituite da meno di 2 anni e per le società in liquidazione.

Gli indici della crisi costituiscono i principali strumenti di valutazione della crisi.

Detta valutazione presupporrà un’indagine sulla sostenibilità economica dei debiti aziendali nell’arco di almeno 6 mesi, e sulle prospettive di continuità aziendale nell’esercizio in corso.

L’art. 13 del Codice elenca pure degli indici “normativi”, da tenere in considerazione in sede di monitoraggio e ricavabili dal bilancio, ossia:

  1. rapporto tra flusso di cassa e attivo;
  2. rapporto tra patrimonio netto e passivo;
  3. rapporto tra oneri finanziari e ricavi.

Cosa sono le procedure di allerta?

Sostanzialmente il Codice inquadra l’allerta come una segnalazione obbligatoria, di origine interna o esterna all’azienda, trasmessa ad un Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (O.C.R.I) allorché, sulla base degli indici poc’anzi illustrati, si manifesta la crisi dell’impresa.

Segnatamente per stato di crisi il Codice intende una “situazione di difficoltà economico – finanziaria che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate dall’impresa”.

L’allerta interna

Il Codice incarica innanzitutto gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione di verificare che, l’organi amministrativo, valuti “costantemente” che:

  1. l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
  2. vi sia equilibrio economico e finanziario;
  3. il prevedibile andamento della gestione.

Tali organi devono trasmettere una formale comunicazione all’organo amministrativo allorché emergono segnali di crisi.

In tal caso, è fissato a quest’ultimo organo un termine massimo di 30 giorni entro cui deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Solo in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi nei successivi 60 giorni, gli organi di controllo sono tenuti a informare l’OCRI della crisi, per consentire di dare corso alle procedure di composizione controllata della crisi dell’impresa.

L’allerta esterna

Il Codice prevede poi l’obbligo dell’allerta anche a carico di soggetti pubblici, dunque esterni all’azienda, allorché si manifesti un’esposizione, a carico dell’impresa, di “importo rilevante”.

Gli obblighi di allerta, dunque di segnalazione all’O.C.R.I. sono posti a carico dei seguenti soggetti pubblici:

  1. Agenzia delle Entrate;
  2. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
  3. Agenti della Riscossione.

L’esposizione di importo rilevante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

L’esposizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate si considera rilevante quando, l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% del volume di affari del medesimo periodo e, comunque:

  1. maggiore o uguale a € 25.000,00 per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino € 2.000.000,00;
  2. maggiore o uguale a € 50.000 per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a € 10.000.000,00;
  3. maggiore o uguale a € 100.000,00 per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre € 10.000.000,00.

L’esposizione di importo rilevante nei confronti dell’INPS

Si ha esposizione rilevante nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quando l’impresa è in ritardo, di oltre 6 mesi, nel versamento di contributi previdenziali in misura uguale o maggiore al 50% di quelli dovuti per l’anno precedente, comunque di un importo superiore a € 50.000,00.

L’esposizione di importo rilevante nei confronti dell’Agente della Riscossione

Per l’Agente della Riscossione, si ha esposizione rilevante quando, la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000,00 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000,00.

Come si evita l’allerta esterna di Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione?

Al manifestarsi di un’esposizione rilevante, tali soggetti pubblici, ne informano l’imprenditore invitandolo a regolarizzare l’esposizione nel termine di 90 giorni sotto pena di effettuarne segnalazione all’O.C.R.I.

Dunque, nel termine predetto, l’imprenditore può evitare la segnalazione provvedendo:

  1. estinguere il proprio debito;
  2. regolarizzare il debito.

In ogni caso, l’imprenditore può nel medesimo termine presentare istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

I suddetti creditori pubblici non procedono ad alcuna segnalazione se, il debitore, documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo uguale o maggiore del 50% del debito verso il creditore pubblico qualificato.

Corinavirus. Prorogate lle procedure di allerta al 15 febbraio 2021

Con il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 a causa della diffusione dell’epidemia da virus Covid-19, è prorogata al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle norme che riguardano le segnalazioni, sia interne che esterne, relative alle procedura di allerta previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

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