Coronavirus: sospesi protesti di assegni e segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020.

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L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) pubblicato nella tarda serata dell’8 aprile 2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020.

Sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.

Coronavirus: assegni scoperti, protesto sospeso fino al 30 aprile 2020

La sospensione, non impedisce ai creditori di presentare gli assegni al pagamento pure in pendenza della sospensione.

Pertanto l’assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.

In caso di mancata copertura, vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).

Sostanzialmente, per il periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini:

  1. per la presentazione al pagamento;
  2. per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
  3. per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
  4. per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Coronavirus: sospesi i protesti di assegni fino al 30 aprile 2020

In tale contesto, non verrà inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista durante il periodo di sospensione.

Se, invece, il preavviso avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.

Nello stesso periodo sono sospese le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti pubblicati.

Cancellazione dei protesti coronavirus: primi chiarimenti. Circolare MISE n. 3723 del 15 aprile 2020

La Circolare n. 3723 del 15 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che “il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, sopra all’articolo 11 prevede la sospensione dal 9 marzo al 30 aprile dei termini relativi a vaglia, cambiali e titoli di credito.
L’ultimo comma dell’articolo 11 prevede espressamente che i protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono oggetto di trasmissione al registro informatico dei protesti e si prevede financo la cancellazione dei protesti (levati nel periodo) e già pubblicati nel registro”
.

Sul punto, conclude la Circolare, si riserva di emanare apposite indicazioni specifiche nell’immediato futuro.

Coronavirus: sospese le segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020

Sono sospese le segnalazioni inviate alla Centrale d’Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario (banca!) che le ha effettuate.

Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l’iter funzionale al pagamento dei titoli.

Sospensione protesti e segnalazioni CAI fino al 30 aprile 2020: alcuni esempi

Benché le disposizioni di cui parliamo non siano di chiara lettura, in mancanza di specifici chiarimenti, provo a fornire una mia interpretazione, formulando alcuni esempi:

  • assegno datato nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020: può essere sempre incassato!
    Tuttavia, in caso di mancanza di provvista, la levata del protesto verrà eseguita dal pubblico ufficiale, senza trasmissione alla Camera di Commercio per l’inserimento nel registro informatico dei protesti. Solo dal 1° maggio 2020, decorrerà il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo.

    In questo caso, si legge nella relazione illustrativa del decreto, dopo il 9 marzo è stato levato il protesto “si sospende la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del provvedimento [9 aprile 2020]; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.

    Se vi è stato invio del preavviso di revoca dell’autorizzazione a emettere assegni (dunque, di segnalazione alla C.A.I.), perché tra il 9 marzo 2020 ed il 9 aprile 2020 è scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, riterrei che la banca dovrebbe cancellare l’iscrizione dagli archivi informatici della Centrale di Allarme Interbancaria attendendo il 1° maggio 2020 per il decorso del relativo termine.
  • assegno presentato per l’incasso prima del 9 marzo 2020: qualora dovesse risultare scoperto, se alla data del 9 marzo è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione), riterrei che, nel calcolo dei 60 giorni, non dovrebbe considerarsi il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.

    Tanto perché il comma 2° dell’art. 11, senza operare alcuna specificazione, e richiamando espressamente la sospensione dei termini del comma 1°, afferma che la sospensione, opera sui “termini previsti all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’art. 9 bis, comma 2° della medesima legge n. 386 del 1990”.

    Dunque, a parere di chi scrive, il termine per il pagamento tardivo dovrebbe riprendere a decorrere dal 1° maggio 2020.

Coronavirus: sospesi i pignoramenti su cambiali e assegni fino al 30 aprile 2020

Nello stesso periodo, ossia dal 9 marzo al 30 aprile 2020, sono sospesi i termini di prescrizione delle azioni esecutive su cambiali e assegni che, i creditori, possono utilizzare come titolo esecutivo.

Infatti, dall’ampia formulazione dell’art. 11 del decreto legge liquidità, pare emergere che rimangono sospesi i termini per le azioni esecutive, e cioè:

  • il termine di un anno dalla scadenza per l’azione diretta nei confronti del traente la cambiale;
  • è sospeso il termine di sei mesi dalla presentazione per l’azione diretta nei confronti dell’emittente l’assegno.

Sicché, la scadenza o la decorrenza di tutti i termini è sospesa fino al 30 aprile 2020 e riprende dal 1° maggio 2020.

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