Coronavirus. Accordo per il Credito: è già possibile sospendere mutui e finanziamenti alle P.M.I.

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L’emergenza di sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia del virus COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che si sono trovate obbligate a ridurre o interrompere l’attività.
L’Accordo per il Credito sottoscritto da ABI e dalle rappresentanze sindacali delle imprese, e l’addendum del 6 marzo 2020, permettono alle P.M.I. di sospendere o prolungare il pagamento di mutui, finanziamenti e leasing erogati fino al 31 gennaio 2020.

La misura consente fin da ora alle P.M.I. di tutti i settori, di chiedere alle banche aderenti (l’elenco è consultabile in fondo alla pagina) di:

  • sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
  • allungare la scadenza dei finanziamenti.

Con l’addendum ABI del 6 marzo 2020, tutte le P.M.I. che hanno acceso prestiti e leasing fino alla data del 31 gennaio 2020 possono beneficiare, da subito, della sospensione o allungamento di mutui, finanziamenti e leasing.

L’impresa richiedente non deve presentare posizioni debitorie classificate nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Per le operazioni assistite dalle garanzie e controgaranzie del Fondo di Garanzia per le P.M.I., segnalo la Circolare n. 5/2020 diffusa dal Consiglio di Gestione del Fondo l’11 marzo 2020.
In considerazione degli effetti dovuti all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia di COVID-19, l’adesione da parte del Fondo alle istanze di sospensione o allungamento di mutui, finanziamenti e leasing, non terrà conto del merito creditizio delle imprese richiedenti.

Come funziona la sospensione di mutui, finanziamenti e leasing?

La sospensione si applica a mutui (inclusi quelli a lunga scadenza) – anche perfezionati mediante rilascio di cambiali agrarie – operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing), operazioni di apertura di conto corrente ipotecario.

Ha una durata di 12 mesi.

La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo: restano dovuti gli interessi sulle rate sospese.

Come funziona l’allungamento dei mutui e finanziamenti?

L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del T.U.B., perfezionato con o senza cambiali.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento.
Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Come sospendere o prolungare mutui, finanziamenti e leasing?

Le richieste di attivazione della misura possono essere presentate dalle P.M.I. direttamente alle banche aderenti fino al 31 dicembre 2020.

Documentazione:

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