Coronavirus. Liberi professionisti: come sospendere il mutuo prima casa.

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Il decreto Cura Italia, convertito in Legge n. 27 del 29 aprile 2020 estende a lavoratori autonomi e liberi professionisti la possibilità di sospendere i mutui prima casa.
In realtà l’agevolazione è estesa anche ai mutui per ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli immobili destinati ad abitazione principale di autonomi e professionisti.

Finalmente, il decreto M.E.F. pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2020 fornisce le disposizioni che rendono subito attiva la misura.

Chiariamo allora chi può beneficiare dell’agevolazione, quali sono i mutui che si possono sospendere, in cosa consiste la sospensione, i casi di esclusione dell’agevolazione e come si fa a sospendere il mutuo prima casa.

Requisiti Fondo di Garanzia sospensione mutui prima casa autonomi e professionisti

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) permette a lavoratori autonomi e liberi professionisti di beneficiare, fino a dicembre 2020, delle agevolazioni del Fondo di Garanzia per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa.

Per accedere è necessario aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – oppure nel minor periodo di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di effettiva presentazione della istanza di accesso al beneficio – un calo di fatturato superiore al 33% rispetto a quello registrato nell’ultimo trimestre del 2019.

La contrazione dev’essere giustificata dalla chiusura dell’attività oppure dalla restrizione all’attività a causa delle disposizioni atte a contenere l’epidemia di virus Covid-19.

Quali mutui sono sospesi?

La sospensione può essere richiesta per i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 400 mila euro erogati al professionista:

  • per l’acquisto;
  • per l’acquisto e ristrutturazione;
  • per l’acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica

di immobili, ubicati sul territorio nazionale, adibiti ad abitazione principale del professionista.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

È possibile accedere all’agevolazione anche se si è in ritardo nel pagamento delle rate, purché il ritardo non superi 90 giorni consecutivi.

La sospensione si applica anche ai mutui:

  • oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
  • erogati per portabilità tramite surroga, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
  • che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

Quali mutui non possono essere sospesi?

Restano esclusi i mutui relativi agli acquisti, ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico, delle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi), abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano le seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a garanzia del rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Durata della sospensione del mutuo prima casa

L’agevolazione consiste nella sospensione fino al massimo di 18 mesi del pagamento delle rate di mutuo.
Il contratto è prorogato per un periodo uguale alla durata della sospensione.

Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario.

La banca non può pretendere alcuna commissione o spesa, e non può richiedere alcuna garanzia aggiuntiva rispetto a quelle originariamente fornite.

Con l’accesso all’agevolazione scatta l’intervento del Fondo di Garanzia per i mutui prima casa. Il Fondo assicura alla banca il pagamento di un importo pari al 50% degli interessi compensativi per tutta la durata della sospensione.

Come chiedere la sospensione del mutuo prima casa?

Per beneficiare della sospensione del mutuo prima casa il professionista deve farne richiesta alla banca mutuante.

L’istanza dev’essere accompagnata da una autocertificazione con cui il professionista attesa di avere registrato, in uno dei trimestri successivi al 21 febbraio 2020, un calo di fatturato nella misura del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 per effetto della chiusura o riduzione dell’attività dovuta alle misure di contenimento dell’epidemia da virus Covid-19.

Per accedere al beneficio non è necessaria la presentazione dell’ISEE del richiedente.

Coronavirus: il modulo per sospendere il mutuo prima casa

Puoi scaricare il modello di istanza, pubblicato sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per richiedere la sospensione del mutuo prima casa.

Coronavirus: agevolazioni su mutui e finanziamenti per imprese e professionisti

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