Non è difficile aspettarsi nelle prossime settimane (salvo auspicabili interventi lampo del governo) questo scenario: centinaia di micro, piccole e medie imprese prive di liquidità potrebbero non riuscire a coprire le valanghe di assegni postdatati emessi mesi fa per assicurare il pagamento di forniture e servizi acquistati in tempi in cui, le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, nessuno avrebbe potuto mai prevedere.
Sarà paradossale assistere, da un lato, ad uno scenario in cui aziende completamente chiuse faranno registrare un anomalo incremento della spesa corrente (mi riferisco, naturalmente, a quelle che ancora dispongono di una certa liquidità) e, dall’altro, imprenditori (è chiaro, solo all’apparenza!) sembreranno dei seriali distributori di assegni “a vuoto”.
Ci sono troppe aziende che soffrono già ora la mancanza di liquidità a breve termine. Penso a ristoranti, cinema, a quei negozi che, sia durante che alla fine di questo incubo, continueranno a dover pagare affitto, provviste e stipendi.
L’inasprimento delle restrizioni sta prosciugando la liquidità di centinaia di P.M.I. che, tra non molto, potrebbero avere difficoltà a rispettare le scadenze di qualsiasi scadenza incombente.
Conseguenza della crisi innescata dal forzato lockdown sarebbe l’avanzare di un folto esercito di piccoli imprenditori protestati e sanzionati, iscritti nella Centrale d’Allarme Interbancaria.
Sintetizzando, la pandemia oltre a mietere migliaia di vittime, partorirebbe una pletora di negozianti, commercianti, piccoli artigiani, privati della possibilità di rialzare le saracinesche delle proprie aziende quando tutto sarà finito, e tentare con sacrificio di ritrovare una graduale normalità.
Con tutte le note implicazioni che ciò porta con sé nella gestione dei rapporti bancari, nell’accesso alla liquidità che, per le imprese, è l’unica fonte di sopravvivenza nell’attesa che, la macchina produttiva, riparta.
Dato il potenziale scenario, una è semplice immaginare quali potrebbero essere i danni sociali ed economici a cui si andrebbe incontro.
Non dovresti emettere assegni postdatati per garantire pagamenti futuri!
L’imperativo che rivolgo soprattutto agli imprenditori che, per la prima volta, visitano il mio studio, è il seguente: un assegno “a garanzia” è, per ciò stesso, un assegno postdatato. Pertanto è irregolare, e può darti delle seccature che non è sempre agevole gestire.
Per garantire pagamenti futuri la legge prevede dispositivi diversi: le cambiali (di cui, magari, parlerò in altra occasione)!
L’importanza di quello che, nella mia filosofia di gestione – sana – dei rapporti commerciali rappresenta un mantra, viene all’evidenza in piena emergenza Coronavirus.
L’assegno postdatato, solitamente utilizzato “a scopo di garanzia”, è un titolo di credito che reca una datazione posteriore rispetto a quella di effettiva emissione.
Emettere assegni postdatati a favore di un fornitore impone però di tenere presenti le potenziali conseguenze dannose di tale scelta.
Va subito precisato che, la postergazione dell’assegno bancario non comporta, di per sé, particolari limitazioni all’incasso perché l’assegno è un titolo di credito sempre pagabile “a vista”. Tant’è che, l’art. 31 della c.d. “Legge assegni” prevede che “l’assegno bancario presentato per l’incasso prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione”.
Conseguenze della postdatazione dell’assegno
A partire dal Decreto Legislativo n. 507/1999 l’emissione di assegni post datati non è più un illecito penale, ma integra gli estremi di un illecito fiscale.
Il patto di post datazione dell’assegno bancario è una causa di semplice irregolarità dell’assegno. La regolarizzazione dell’assegno postdatato può avvenire con il pagamento dell’imposta di bollo.
La regolarizzazione del bollo permette al creditore di esercitare i diritti che gli derivano dalla detenzione dell’assegno postdatato, e precisamente:
- porre all’incasso l’assegno e, nel caso di mancanza di provvista, determinare il protesto del debitore;
- notificare un atto di precetto di pagamento al debitore in forza dell’assegno – anche se non protestato – e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito vantato.
Assegni postdatati: la regolarizzazione del bollo
Ai fini della regolarizzazione del bollo, l’art. 121 della Legge assegni prevede che, in caso di difformità tra la data indicata sull’assegno e quella di effettiva emissione, il detentore del titolo deve versare l’imposta di bollo graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all’art. 66, n. 5 della Legge bollo.
Pertanto, il creditore che volesse incassare l’assegno (benché di fatto ciò avvenga raramente):
- è tenuto a corrispondere l’imposta di bollo pari al 12 per mille dell’importo dell’assegno entro il termine di 4 giorni da quello di effettiva emissione;
- è sottoposto a una sanzione amministrativa pari ad un importo variabile da 2 a 5 volte l’imposta di bollo, comunque non inferiore a € 103,29.
Per esempio, per l’incasso di un assegno postdatato del valore di € 1.000,00, l’imposta di bollo dovuta è pari a € 12,00 mentre, la sanzione amministrativa, sarà pari ad € 103,29.
L’assegno postdatato non regolare nel bollo conserva l’efficacia di promessa di pagamento
Tuttavia, l’assegno – non regolarizzato nella bollatura – costituisce pur sempre una promessa di pagamento del debitore a favore del creditore: quest’ultimo può utilizzare l’assegno per chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito.
Il “patto di garanzia” con assegni postdatati è nullo!
L’emissione di un postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è, secondo l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933.
Tale accordo dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c.
Sicché in relazione a tale assegno, il giudice può dichiarare nullo il patto di garanzia.
Tuttavia, resta inalterata la natura di promessa di pagamento dell’assegno emesso “a garanzia” (Cassazione civile, 24 maggio 2016 n. 10710).
Conseguenze dell’incasso e mancata copertura dell’assegno. Il protesto dell’assegno e le sanzioni accessorie.
L’imprenditore che emette assegni postdatati che, al momento dell’incasso, dovessero risultare scoperti potrebbe incorrere:
- nel protesto dell’assegno e la registrazione del suo nominativo l’apposito registro tenuto istituito presso la Camera di Commercio;
- nell’irrogazione, con ingiunzione del Prefetto, di sanzioni amministrative sia pecuniarie e personali;
- nell’iscrizione del nominativo del debitore negli archivi C.A.I., che produce l’effetto della revoca delle autorizzazioni a emettere assegni entro un certo tempo.
Il protesto dell’assegno postdatato
Il protesto costituisce l’atto pubblico con cui un Pubblico Ufficiale (generalmente il notaio, segretario comunale, ufficiale giudiziario) constata il mancato pagamento dell’assegno bancario.
Per effetto della levata del protesto, il nominativo del soggetto inadempiente è segnalato presso il pubblico Registro informatico dei protesti, consultabile presso tutte le sedi delle Camere di Commercio.
La segnalazione permane nel sistema per cinque anni.
La normativa vigente non prevede l’immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento successivo al protesto stesso.
Pertanto, se il debitore protestato effettua il pagamento dell’importo dovuto in funzione dell’assegno, e non abbia subito ulteriori protesti, ha diritto ad ottenere la riabilitazione solo trascorso 1 anno dal giorno della levata del protesto.
Solo una volta trascorso detto termine, può presentare richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale e, una volta ottenuto il provvedimento, presentare all’ufficio protesti istanza per ottenere la cancellazione dal registro informatico protesti.
Sanzioni amministrative pecuniarie per assegno protestato
Se l’assegno postdatato non è coperto al momento dell’incasso, il Prefetto può irrogare al debitore una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura differenziata a seconda dell’importo recato dal titolo stesso.
Infatti, se il valore è inferiore ad euro 10.329,56, si applica una sanzione pecuniaria variabile fra euro 516,00 ed euro 3.098,00.
Se il valore è superiore a € 10.329,56, si applica la sanzione pecuniaria da 1.032,00 ad euro 6.197,00.
Assegno protestato: il divieto di emettere assegni
Qualora l’assegno scoperto, ovvero più assegni emessi in tempi ravvicinati per una medesima operazione, abbiano valore complessivo inferiore o pari a € 2.582,28 il Prefetto può disporre il divieto di emettere assegni bancari e postali.
Il divieto ha durata compresa tra 2 e 5 anni.
Come evitare l’ingiunzione del Prefetto per il protesto di assegni
Il debitore può evitare le sanzioni amministrative se paga la somma indicata nel titolo, oltre gli interessi, una penale (10% dell’assegno), e le spese di protesto, entro 60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno scoperto per l’incasso.
L’iscrizione alla C.A.I. Revoca dell’autorizzazione a emettere assegni
In caso di assegno scoperto (anche postdatato), la banca scrive al cliente inviandogli un preavviso di revoca avvertendolo che, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute per effetto della presentazione di un assegno scoperto entro i successivi 60 giorni, verrà iscritto negli archivi della Centrale d’Allarme Interbancaria presso la Banca d’Italia (C.A.I.).
L’iscrizione alla C.A.I. determina, per 6 mesi, la revoca dell’autorizzazione a emettere assegni e, per lo stesso periodo, il divieto per qualsiasi banca di stipulare nuove convenzioni di assegno con il segnalato.
Sanzioni amministrative accessorie per i casi più gravi
Se l’importo dell’assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 51.645,69 ovvero risulta che, colui che ha emesso gli assegni, nei cinque anni precedenti, ha già emesso uno o più assegni scoperti per un valore complessivo superiore a € 10.329,14, l’ulteriore emissione di assegni scoperti comporta anche l’applicazione, da parte del Prefetto, di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La durata delle interdizioni è compresa tra 2 mesi e 2 anni.
Sì sospensione dei protesti per Coronavirus. Il parere dei Notai
Apprendo da quotidiani economici nazionali (tra gli altri Italia Oggi del 31.3.2020 e Il Sole24Ore del 31.3.2020) che il Consiglio nazionale del notariato avrebbe chiarito, all’interno di un suo studio (di cui, ad oggi, non rinvengo traccia nella sezione dedicata del portale del Consiglio), i dubbi interpretativi con riferimento alla estensione dei termini di scadenza dei protesti (art.10 co. 5 del dl. n.9/2020).
Secondo quanto riportato dalla stampa, l’orientamento del notariato andrebbe in questa direzione: la moratoria dei protesti già prevista nel decreto legge n. 9/2020 – che effettivamente prevede la proroga automatica delle scadenze di cambiali e ogni altro titolo di credito (dunque pure gli gli assegni) – per i titoli emessi soggetti residenti nei comuni della prima zona rossa nel periodo compreso tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020, possa intendersi estesa anche anche agli assegni e cambiali, aventi scadenza nello stesso periodo, emessi sull’intero territorio nazionale.
La possibilità di estendere la moratoria dei protesti all’intero Paese deriverebbe dalla “clausola di salvaguardia” contenuta nel decreto legge n. 9/2020 che stabilisce la possibilità di rimodulare le aree territoriali di riferimento per l’applicazione delle misure di contenimento adottate nelle aree della prima zona rossa.
Pertanto, secondo il notariato, l’estensione delle misure di contenimento a tutto il territorio nazionale per effetto dei D.P.C.M. succedutisi, avrebbe portato con sé la sospensione dei termini di scadenza dei protesti in tutto il Paese.
Attenzione!
Quella segnalata è una semplice notizia di stampa.
Benché siano fonti di approfondimento autorevoli, gli studi del notariato costituiscono contributi scientifici privi di valore normativo!
Dunque, al di là delle interpretazioni, più o meno condivisibili dal punto di vista tecnico, sarebbe auspicabile un intervento mirato da parte del Governo, con l’emanazione di una norma di legge chiara sulla questione.
Coronavirus: sospesi protesti di assegni e segnalazioni alla CAI fino al 30 aprile 2020!
Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, all’articolo 11, sospende protesti e segnalazioni C.A.I. fino al 30 aprile 2020.
La sospensione, non impedisce ai creditori di presentare gli assegni al pagamento pure in pendenza della sospensione.
Pertanto l’assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.
In caso di mancata copertura, vale la sospensione, con conseguente – temporanea –inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).
In tale contesto non verrà inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione.
Se, invece, l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.
Il decreto legge sospende le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti già pubblicati.
Con riferimento allo stesso periodo, sono anche sospese eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale d’Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario (banca!) che le ha effettuate.
Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l’iter funzionale al pagamento dei titoli.
=> Leggi il mio approfondimento sulla sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. fino al 30 aprile 2020 da questo link: https://bit.ly/2UWNa9E
Coronavirus: prorogata la moratoria di protesti e segnalazioni a CAI fino al 31 agosto 2020
La legge di conversione del decreto liquidità (legge 5 giugno 2020, n. 40) ha prorogato la sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. fino al 31 agosto 2020.
L’assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.
In caso di mancata copertura, vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.). Non verrà inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione.
Se, invece, l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 31 agosto 2020.
Le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo e fino al 31 agosto 2020 non sono consentite e, ove i protesti siano già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti già pubblicati.
Nello stesso periodo, sono sospese eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale d’Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario (banca!) che le ha effettuate.
Solo dal 1° settembre 2020 le banche possono riavviare l’iter funzionale al pagamento dei titoli.
=> Leggi l’approfondimento. Sopensione di protesti e CAI fino al 31 agosto 2020. Segui il link: https://bit.ly/2QAQjbU
Coronavirus.
Accorgimenti per affrontare gli incassi di assegni postdatati
Consiglio di avvalersi dell’assistenza di un professionista.
E’ fondamentale farsi accompagnare da un esperto, nella programmazione di una strategia efficace, per contenere ogni rischio!
- effettua uno screening della liquidità aziendale disponibile;
- individua i crediti che puoi recuperare, in tutto o in parte, a breve;
- quantifica l’esatto importo che ti serve coprire gli assegni di imminente incasso;
- contatta i creditori per concordare modifiche alle clausole e termini dei contratti in essere;
- negozia (quando possibile), la rimodulazione delle scadenze, concordando pagamenti maggiormente diluiti nel tempo;
- valuta la convenienza di usufruire delle agevolazioni per conservare o ripristinare la liquidità affidandoti a banche e finanziarie (moratoria dei mutui, sospensione delle revoche, rifinanziamento delle esposizioni debitorie, ecc.).
Per saperne di più ti consiglio di leggere questo articolo in cui analizzo, sinteticamente, le principali misure introdotte dal decreto legge Cura Italia (LINK) per assistere la liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus.
Coronavirus: l’Avvocato Raffaele Greco assiste la tua azienda
Queste sono alcune attività che puoi affidare allo studio:
- curare la cancellazione dei protesti di assegni bancari e postali, e le iscrizioni nella Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.);
- curare la cancellazione delle sofferenze in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;
- analizzare la contrattualistica dell’impresa, evidenziandone le criticità e individuare clausole e termini da riformulare, proponendo le opportune modifiche ai clienti, al locatore dell’immobile dove svolgi l’impresa, ai fornitori, banche e finanziarie;
- redigere accordi transattivi con clienti e fornitori, soluzioni “saldo e stralcio” con banche e finanziarie e nella rimodulazione delle imminenti scadenze;
- individuare accorgimenti per ottimizzare il recupero dei crediti nei confronti dei tuoi debitori.
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