La comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020, pubblicata oggi sul portale dell’organo di vigilanza, finalmente chiarisce i dubbi sollevati da operatori e imprese.
Fornisce alle banche direttive operative sulla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste dal decreto legge Cura Italia per l’epidemia di virus Covid-19.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che le imprese possono avvalersi, dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le suddette misure l’art. 56 prevede che:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Coronavirus e Centrale Rischi, le direttive di Banca d’Italia
Con la comunicazione pubblicata oggi, Banca d’Italia dispone che le banche dovranno tenere conto, ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, delle seguenti previsioni:
- nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56 lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto. Pertanto, le banche non dovranno ridurre l’indicazione dell’importo accordato nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi;
- nel caso di imprese beneficiarie della sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni di leasing, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Coronavirus: la sospensione del mutuo impedisce la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
In ogni caso, conclude Banca d’Italia, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
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