Cattivi pagatori, come cancellare sofferenze in Centrale Rischi Banca d’Italia

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Che cos’è la Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia?

La Centrale dei Rischi Banca d’Italia è un archivio nel quale vengono censite le informazioni riguardanti i rapporti tra banche e clientela.
Banche e finanziarie consultano la Centrale Rischi aggiornando la posizione dei propri clienti e per monitorare quella dei potenziali clienti quando viene richiesto nuovo credito.

In sostanza, la Centrale Rischi è uno degli strumenti con cui le banche valutano il “merito creditizio” dei clienti.

I soggetti che presentano segnalazioni negative in Centrale dei Rischi sono di solito ritenuti dal sistema bancario dei “cattivi pagatori“.

Ciò comporta, nella stragrande maggioranza dei casi, l’impossibilità di accedere al credito.

Dunque, un’oculata gestione dei rapporti bancari è fondamentale per accedere a nuova finanza quando ciò diventa necessario.

Quali sono i dati censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Il flusso informativo della Centrale dei Rischi è variegato e non riguarda, come comunemente si ritiene, solo vicende negative dei rapporti cliente – banca.
In Centrale Rischi sono censite tutte le informazioni riguardanti lo stato di salute dei rapporti tra banca e cliente.

I dati sono trasmessi in base al valore economico del rapporto e al verificarsi di determinati eventi.
In particolare:

  • la sommatoria dell’accordato e/o utilizzato nei crediti per cassa o di firma è pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore delle garanzie ricevute dall’intermediario è pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore intrinseco delle posizioni su derivati finanziari è pari o maggiore a 30.000 €;
  • vi siano posizioni in sofferenza pari o superiori a 250 € (anche se cedute a terzi dall’intermediario segnalante);
  • vi siano crediti passati a perdita;
  • il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante sia pari o superiore a 30.000 €;
  • l’importo delle operazioni effettuate per conto terzi sia pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €.

I dati vengono trasmessi entro il giorno 25 di ogni mese successivo al verificarsi di un evento rilevante mentre, le segnalazioni negative più gravi (sofferenze, crediti passati a perdita, e di cui si parlerà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione), i dati sono aggiornati entro 3 giorni dalla variazione di status del cliente.

Come si accede alla Centrale dei Rischi?

I dati censiti in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sono “dati sensibili”. 
Perciò le banche sono sottoposte a obblighi di riservatezza nei confronti di chiunque sia estraneo all’amministrazione dei rischi.
Il trattamento è consentito soltanto agli intermediari i quali, nel rispetto del Codice della Privacy [1], non sono obbligati ad acquisire il consenso del cliente prima di segnalarlo.

Allo stesso segnalato è impedito di esercitare il diritto di accesso ai dati per chiederne un semplice aggiornamento, rettifica o integrazione.
Tuttavia, in qualsiasi momento, può visionare la Centrale Rischi per visionare quali sono i dati censiti che lo riguardano.

La richiesta di accesso alla Centrale Rischi di Banca d’Italia è gratuita e può essere presentata sia alla propria banca che a Banca d’Italia.

Nel primo caso l’interessato può visionare, in dettaglio, i flussi di informazioni che la banca trasmette in Centrale Rischi.
Nel secondo caso, l’interessato accede a tutte le informazioni censite in Centrale Rischi da parte delle banche con cui intrattiene o ha avuto rapporti.

Se il soggetto interessato è un consumatore, la Banca che dovesse rifiutare la sua richiesta di credito è sempre tenuta a rendere l’informativa dei dati a costui riferiti e censiti in Centrale dei Rischi al fine di consentirgli adeguate valutazioni circa le ragioni del rifiuto [2].

Segnalazione in Centrale dei Rischi del cattivo pagatore

Le segnalazioni in Centrale dei Rischi non riguardano solo eventi negativiIn Centrale dei Rischi è censito l’intero andamento (lo stato di salute), di tutti i rapporti intrattenuti tra banche e clienti.

In tale contesto, hanno particolare rilievo le segnalazioni di crediti in “incaglio“, le “sofferenze” ed i passaggi dei crediti “a perdita“.

Cosa sono i crediti incagliati?

Si parla di incaglio con riferimento a quei crediti non onorati dal cliente il quale, trovandosi in una situazione di momentanea difficoltà, è costretto a ritardare i pagamenti.
L’incaglio è una appostazione negativa di grado inferiore a quelle che analizzeremo tra poco, e non dà luogo ad una automatica segnalazione.

Presupposti dell’incaglio:

  1. inadempimenti continui maggiori di 150 giorni per crediti al consumo di durata inferiore a 36 mesi;
  2. inadempimenti continui superiori di 180 giorni per crediti al consumo di durata superiore a 36 mesi;
  3. inadempimenti continui superiori a 270 giorni negli altri casi.

Una attenta e tempestiva programmazione dei rientri dalle esposizioni può scongiurare un irrimediabile declino atteso che l’incaglio, il più delle volte, può costituire il preludio di una segnalazione “a sofferenza” che è, di gran lunga, più grave ed irrimediabile.

Al verificarsi di una situazione di incaglio il banchiere è tenuto a compiere una attenta valutazione sullo stato del credito.

Segnalare a cuor leggero un credito incagliato potrebbe esporre il cliente al rischio di non vedersi accordare nuove linee di credito da altre banche pur essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni.

Cosa sono le sofferenze in Centrale Rischi di Banca d’Italia?

Recita testualmente il paragrafo 1.5 delle istruzioni fornite da Banca d’Italia sul sistema centralizzato dei rischi [3]:“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa dei soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sotanzialmente equiparabili”.

In altre parole il credito viene segnalato in sofferenza ogniqualvolta l’intermediario, sulla base di una complessa valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente ritenga il credito di incerta riscossione.

Presupposti delle sofferenze bancarie

La sofferenza impone una valutazione, da parte della banca, sulla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può avvenire automaticamente per un semplice ritardo nei pagamenti.

La contestazione del credito da parte del cliente non è poi sufficiente a giustificare una appostazione a sofferenza.

Le segnalazioni a sofferenza sono legate alla situazione patrimoniale del cliente. Prima di effettuare la segnalazione, la banca è obbligata a eseguire una vera e propria indagine patrimoniale del cliente.

Come ha chiarito la Corte di Cassazione [4], la segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia richiede una valutazione, da parte della banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.

Deve essere determinata da un riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave, non transitoria difficoltà economica che può essere equiparata, ma non necessariamente coincidere, con una situazione di insolvenza.

Deve trattarsi di uno stato di difficoltà non temporaneo di far fronte alle proprie obbligazioni che impone alla banca, prima di procedere alla segnalazione, un’accurata analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà (operatività e stato dei rapporti intrattenuti dal cliente con altre banche; sussistenza o meno di pregresse o contestuali segnalazioni a sofferenza operate da altre banche; ammontare e durata di ritardi nei pagamenti per altri rapporti col medesimo intermediario ovvero intrattenuti con altri intermediari; sussistenza o assenza di protesti ed altri eventi pregiudizievoli a carico del cliente), che siano in grado di prospettare margini di un futuro, anche progressivo, ritorno ad una condizione di fisiologica della vita finanziaria del cliente.

Il preavviso scritto di segnalazione a sofferenza

Le banche sono obbligate a informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
Secondo un condivisibile orientamento accolto recentemente dal Tribunale di Verona [5], l’informativa deve specificare in maniera non equivoca l’imminente appostazione “a sofferenza” del credito e deve pervenire al cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria ad evitare la segnalazione [6].

La segnalazione a sofferenza dei coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili)

L’informativa dev’essere trasmessa per iscritto anche a coloro che sono coobbligati col cliente nei confronti della banca.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni di Banca d’Italia, ai fini del censimento dei dati in Centrale dei Rischi, si considerano coobbligati:

  1. i cointestatari del medesimo rapporto;
  2. i soci di società di fatto, soci di società di fatto, i soci di società persone (società semplici, società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice e per azioni);
  3. soggetti che hanno rilasciato alla banca garanzie reali (datori di ipoteche) o personali (fideiussori).

Sono dell’avviso che l’appostazione a sofferenza di un credito per l’inadempimento del debitore principale non dovrebbe comportare un’automatica segnalazione a sofferenza dei garanti.

Se le istruzioni di Banca d’Italia prevedono che ogni segnalazione ha carattere individuale, si deve condividere quanto ha pronunciato il Tribunale di Nola [7] che esclude un’automatica segnalazione in Centrale Rischi dei garanti nel caso di inadempimenti del debitore garantito.

Sostiene il Giudice nolano che la banca deve svolgere indagini e valutazioni sulla complessiva situazione del garante prima di procedere a segnalare la sua sofferenza in Centrale Rischi.

Anche il garante deve trovarsi in situazione di irreparabile difficoltà, tale da rendere particolarmente incerta la riscossione del credito anche nei suoi confronti. Solo se l’indagine esprime uno specifico rischio di inadempimento l’intermediario può procedere a segnalare a sofferenza la posizione del garante.

Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

La segnalazione di una posizione a sofferenza non è più dovuta quando:

  1. viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  2. il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  3. il credito viene ceduto a terzi;
  4. l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  5. il credito è interamente prescritto;
  6. il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Cos’è il passaggio di un credito in sofferenza “a perdita”

E’ l’ultimo stadio. Si tratta di crediti già appostati “a sofferenza” che l’intermediario ritiene non più recuperabili ovvero frazioni di crediti non più recuperabili. La segnalazione di un passaggio di un credito “a perdita” rappresenta, in pratica, la “morte” dei rapporti di credito tra utente e sistema bancario.

Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Una errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi può comportare, specie per le imprese, un pregiudizio alla reputazione e all’immagine del segnalato.
In un caso del genere è indiscutibile la responsabilità della banca segnalante nei confronti del cliente danneggiato.

Circa la natura della responsabilità, si condivide l’idea per cui quella dell’intermediario per errata segnalazione si atteggi a responsabilità contrattuale che può concorrere con la responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità è contrattuale giacché, nell’effettuare una segnalazione in mancanza dei presupposti, l’intermediario non adempie correttamente gli obblighi di buona fede e di correttezza nascenti dal rapporto intrattenuto con il cliente.

A tale responsabilità concorre senz’altro la responsabilità extracontrattuale, consistente nella violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento dei dati personali del cliente e dal quale deriva la lesione della propria identità personale, della libertà di iniziativa economica, della libera concorrenza e, perché no, anche lesiva dell’altrui politica creditizia [8].

In tal senso, condivido il principio secondo cui l’errata segnalazione in Centrale dei Rischi determina il verificarsi di un danno “in re ipsa”, cioé immediato e contestuale alla segnalazione.
Ciò legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover provare il danno subito e che, pertanto, può essere liquidato anche in via equitativa dal giudice [9].

Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Un primo ed efficace rimedio può essere proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
La domanda può riguardare richieste di rettifica della Centrale Rischi, richieste di danni legati ad essa.
Ogni cliente può ricorrere all’Arbitrato la cui decisione pone la banca ad intervenire con celerità.
A differenza di una conciliazione e di un tipico arbitrato, nel caso di A.B.F. la banca è tenuta ad aderire:

Certamente più efficace ma, parimenti più costosa è l’azione, da proporre al Tribunale, finalizzata ad ottenere l’adozione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. che condanni la banca o l’intermediario all’immediata rettifica dei dati in Centrale dei Rischi.

[1] Decreto Legislativo n. 196/2003

[2] art. 125 Testo Unico Bancario

[3] Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991

[4] Cassazione Civile, 1 aprile 2008 n. 7958

[5] Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano.

[6] A.B.F. Milano, 19 aprile 2013:“Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anzirché a mezzo raccomandata, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza del preavviso da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1334 c.c.”.

[7] Tribunale di Nola, 11 luglio 2014

[8] A.B.F. Roma, 6 marzo 2015

[9] Tribunale di Roma, 21 maggio 2014

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