Prorogata fino al 31 gennaio 2021 la sospensione di finanziamenti, mutui e leasing per le piccole e medie imprese. La proroga della moratoria è confermata dalla legge di conversione del Decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Il decreto liquidità(decreto legge n. 23/2020) ha sospeso i termini di scadenza di cambiali, assegni e ogni altro titolo di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020 per effetto dell’emergenza Coronavirus. Per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per il pagamento tardivo di cambiali e assegni bancari e postali, qualora detto termine fosse scaduto tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.
Con la conversione del decreto liquidità (Legge 5 giugno 2020 n. 40) la sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. è prorogata fino al 31 agosto 2020.
Coronavirus: dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni C.A.I.
Dunque, da martedì 1° settembre 2020 riprendono a decorrere i termini sospesi dalla moratoria per Coronavirus.
Dal 1° settembre 2020 saranno levati protesti di assegni bancari e postali che, da quella data, saranno presentati per l’incasso e risulteranno scoperti.
Dal 1° settembre 2020 decorrerà il termine di 60 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione degli assegni, per effettuare il pagamento tardivo. Il pagamento tardivo eviterà sanzioni pecuniarie e accessorie prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Dal 1° settembre 2020 riprenderà a decorrere il termine di 60 giorni sospeso il 9 marzo 2020 (per gli assegni presentati all’incasso e risultati scoperti in data anteriore) per eseguire il pagamento tardivo ed evitare le sanzioni prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) convertito in Legge 40/2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 31 agosto 2020.
Sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020.
Con Circolare del 24 aprile 2020 l’ABI è stata costretta a puntualizzare taluni profili relativi ai finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% previsti dal decreto legge Liquidità n.23 del’8 aprile 2020.
In sostanza, chiarisce la circolare ABI, la banca non può compensare i finanziamenti richiesti dalle con gli scoperti di conto corrente o altri prestiti.
L’Abi ha pubblicato la Circolare contenente il modulo per per attivare la garanzia 100% del Fondo di Garanzia P.M.I. e accedere ai finanziamenti fino a 25.000 euro previsti dal Decreto Liquidità.
E’ opportuno però avere ben chiaro che, i finanziamenti, possono raggiungere solo il 25% dei ricavi registrati nell’anno 2019, fino al limite massimo di 25.000 euro.
In altre parole, per ottenere l’importo massimo finanziabile, imprese e professionisti devono dimostrare avere registrato ricavi nel 2019 per almeno 100.000 euro!