Cancellazione CRIF e Centrale Rischi: come fare?
Le segnalazioni in CRIF e le sofferenze in Centrale Rischi di Banca d’Italia sono illegittime quando:
- manca la preventiva valutazione della situazione patrimoniale del segnalato. Il semplice ritardo nei pagamenti non dimostra una situazione di crisi tale da giustificare la “sofferenza” in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
- manca la preventiva informazione scritta dell’imminente segnalazione alla CRIF o Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Questi principi sono stabiliti dal Tribunale di Torino con ordinanza del del 26 giugno 2019. Il Tribunale ha ordinato alla Banca di cancellare la segnalazione in CRIF e la sofferenza in Centrale Rischi di un imprenditore, socio e amministratore di una società di capitali.