Ascolta l’estratto del mio intervento in diretta Facebook #CuraItaliaLive, l’evento organizzato il 2 aprile 2020 dall’associazione delle piccole imprese FedAPI Salerno.
E’ stata l’occasione per fare il punto delle misure destinare alle micro, piccole e medie imprese inserite nel decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.
Col mio contributo ho cercato di fornire una serie di chiarimenti riguardo le moratorie di mutui, finanziamenti e leasing.
Ho anche parlato di microcredito, finanziamenti agevolati per P.M.I. e liberi professionisti e fornito accorgimenti per gestire in modo strategico i rapporti tra imprese e banche per contenere il deficit di liquidità.
L’emergenza sanitaria da virus Covid-19 sta rendendo molto difficile la vita di milioni di famiglie, lavoratori, imprenditori.
I professionisti hanno il dovere morale di tracciare, con competenza e lucidità, un percorso che incoraggi – utilizzando tutti gli strumenti a disposizione – imprese e lavoratori a riprendere il passo una volta superate le restrizioni del momento.
Con la conversione in legge del Decreto Lavoro (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) sono state introdotte significative novità riguardo il regime giuridico della cosiddette Start-up innovative. Ciò al fine di agevolare il configurarsi di un panorama giuridico più organico e stimolare la nascita di nuove imprese innovative nel nostro Paese.
Ma andiamo con ordine.
Si definisce start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
In termini più semplici, possono assumere la qualifica di start-up innovativa solo ed esclusivamente le Srl (anche nella forma di Srl semplificata ed a capitale ridotto), le SpA, le SapA e le società cooperative.
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
non deve distribuire o aver distribuito utili;
deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il Decreto Lavoro ha abrogato la disposizione per cui la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria dovessero essere detenuti da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.
La start-up, per essere considerata innovativa, secondo le nuove disposizioni integrative introdotte dal Decreto Lavoro, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (prima del decreto lavoro tale percentuale era fissata al 20%);
impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004;
essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
La società in possesso dei requisiti suddetti può, al momento della sua costituzione, optare per l’iscrizione nella apposita sezione del Registro delle impreseal fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
Quali sono i benefici giuridici e fiscali per una start-up innovativa?
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
facoltà di estendere alla chiusura del secondo esercizio il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
applicazione anche per le start-up innovative costituite in forma di S.r.l. di istituti ammessi, normalmente, solo per le S.p.A. In particolare: delibera di determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
offerta al pubblico di quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
La start-up innovativa dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale.
L’esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
E’ previsto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati.
Il reddito derivante da questi strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Viene agevolata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.
Raccolta diffusa di capitali ed accesso al credito agevolato
Alle start-up innovative viene consentita la raccolta di capitale di rischio attraverso portali online (crowdfunding).
Per quanto riguarda l’accesso al credito, le potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa
Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma imprenditoriale.
La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione deicreditori.
Per facilitare l’avvio di start-up innovative si prevede che, una volta decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria ed alle autorità di vigilanza.
Avere successo con le misure di finanza agevolata pubblica può essere un ottimo propulsore per il tuo progetto d’impresa.
Con le banche che chiudono i rubinetti del credito è dura racimolare le risorse per creare nuove imprese. Non è più sufficiente impegnare la casa di abitazione, la busta paga dei genitori se non, addirittura, la pensione della nonna.
Essere intraprendenti e, magari, anche giovani, di questi tempi è ancora più complicato.
Fare impresa in un mercato concorrenziale, globale ed in costante, frenetica evoluzione è impossibile senza una buona idea: questo è certo!
Non di meno conta la disponibilità di risorse per avviare l’attivià in condizioni se non proprio di parità, almeno con buoni margini di crescita per raggiungere e battere i competitors.
Le misure di finanza agevolata possono rappresentare un punto di partenza quando non si hanno grosse risorse da investire. Un’idea innovativa è senza dubbio l’arma vincente per far breccia sul mercato; non meno vincente farsi seguire, per accedere alle agevolazioni e sviluppare l’impresa, da chi ha competenze e professionalità per farlo.
Pertanto è senz’altro un passaggio obbligato affidarsi alle mani di un professionista del settore.
Nella marea di offerta, in questo campo, non è sempre facile districarsi.
Ho pensato, allora, di darti qualche dritta per non lasciarti travolgere e non correre il rischio di incappare in brutte sorprese mandando all’aria una buona idea.
1 – Chi è il consulente della finanza agevolata?
Le pratiche di finanza agevolata vengono spesso sviluppate da professionisti dei settore legale o contabile supportati all’occorrenza da altre figure professionali (ingegneri, architetti, agronomi, ecc.). L’attività viene svolta, normalmente, presso studi/agenzie.
Esperti di finanza agevolata puoi trovarli anche presso uffici territoriali di associazioni di categoria dei datori di lavoro. Vi sono anche Comuni che hanno istituito sportelli per l’impresa, sportelli Europa, a cui ci si può rivolgere per informazioni di dettaglio sulle misure.
2 – Avere le idee chiare.
Internet al giorno d’oggi è alla portata di tutti. Offre un ventaglio di strumenti che ti permette di saggiare le competenze di ciascuno e può aiutarti nella ricerca del professionista che curerà la tua pratica.
Se hai intenzione di prendere contatti o già hai contattato consulenti, visita il sito web personale o quello dello studio/agenzia di riferimento. Può essere un utile espediente per capire qual è, realmente, l’attività svolta.
Il massimo è trovare il portfolio: il catalogo degli incarichi ottenuti e lavori eseguiti, magari con l’indicazione delle storie di maggiore successo che però non tutti i siti web riportano. Può darti un’idea di come il consulente, lo studio/agenzia lavora.
Per la ricerca esistono numerosi portali specializzati che ti permettono di individuare le sedi più vicine filtrando i risultati per qualifica, specializzazione, ubicazione dello studio ed ottenere recapiti.
Non dimenticare i social network! Ormai tutti, pure i consulenti, possiedono profili su Facebook e, meglio ancora, su Linkedin. Invia messaggi privati, sono sempre molto graditi.
Infine, perchè no, affidati al metodo classico: il passaparola di famigliari, amici e conoscenti!
3 – Chiedere, chiedere e ancora… Chiedere!
Non preoccuparti di fare domande sul curriculum professionale del tuo consulente, sull’organizzazione e sede dello studio/agenzia, sull’esperienza maturata con gli strumenti di finanza agevolata e, magari, se può raccontarti il percorso seguito con gli ultimi clienti, le problematiche e criticità affrontate nello sviluppo di progetti d’impresa simili al tuo o affini.
Per lui risponderti sarà l’occasione di sfoggiare tutto il suo potenziale e per te un modo per saggiarlo a capire a chi metterai in mano la tua idea!
Quindi fai domande senza timori sia nei contatti via web, sia in occasione di eventuali colloqui in sede.
4 – Attento alle false promesse.
Se c’è una cosa che nessun consulente può garantirti è la certezza di avere successo. Diffida da chi ti garantisce al 100% l’esito favorevole della tua pratica di finanziamento! La percentuale di istanze che hanno successo, per singolo consulente, si aggira normalmente sul 60 – 75%.
I business plan sono esaminati da commissioni presso i soggetti che gestiscono i fondi (per esempio Invitalia spa) in base a rigidi canovacci valutativi. Ne vengono proposti, ogni giorno, a centinaia.
C’è sempre un margine di possibilità che un’altra idea imprenditoriale possa risultare migliore, più appetibile della tua.
Quando non si tratta di fondi rotativi (per esempio, ditta individuale e microimpresa Invitalia), si tratta di bandi a scadenza dotati di risorse limitate. Occorre mantenersi informati sulle nuove agevolazioni e bandi, essere veloci nel racimolare tutta la documentazione richiesta per fare domanda.
5 – Come scegliere il consulente adatto?
Per quanto tu possa compiere ricerche sul web ed offiline, sostenere colloqui, fare telefonate, chiedere informazioni alla cerchia di conoscenti, confida su te stesso e sulla tua capacità di saper individuare chi può spendere maggiori competenze, motivazione e tempo sulla tua pratica di finanziamento agevola e, soprattutto, ispirarti fiducia!
Vuoi condividere la tua opinione su i miei 5 consigli per scegliere il consulente per creare la tua nuova impresa? Lascia pure un commento in fondo a questa pagina!