Coronavirus: come sospendere pignoramenti immobiliari fino al 30 ottobre 2020.

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Stop al pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al 30 ottobre 2020 per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Lo prevede l’articolo 54 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia.

Dal 30 aprile 2020, e per i successivi 6 mesi, sono sospesi i pignoramenti immobiliari delle abitazioni principali dei debitori esecutati.

Questo il testo della disposizione vigente dal 30 aprile 2020:

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Considerata l’ampiezza delle formulazione, l’applicazione della norma è destinata senz’altro a scaldare il dibattito nelle aule dei Tribunali nelle prossime settimane.

A fronte delle condivisibili intenzioni del legislatore, rivolte alla salvaguardia dell’ordine e della salute pubblica per l’epidemia di Covid-19, e offrire una forma di sostegno alle famiglie in difficoltà, sarebbe stato opportuno uno sforzo di chiarezza nella stesura di una norma che si innesta in un settore, le esecuzioni immobiliari, già di per sé sensibile, e dietro al quale si celano spesso drammi personali, familiari, economici, imprenditoriali.

Non intendo qui entrare in seccanti tecnicismi giuridici e processuali. Perciò mi limito solo a fornire taluni elementi utili per tentare di decifrare il nuovo congegno normativo.

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