Sanatoria Equitalia, pubblicato il modulo per rottamare le cartelle.
Come anticipato, Equitalia ha pubblicato la modulistica necessaria per accedere alla sanatoria delle cartelle di pagamento introdotta con decreto legge n. 193/2016.
La definizione agevolata, si applica ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando l’apposito modulo DA1 scaricabile dal link in fondo alla pagina;
- alla casella p.e.c. della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione territorialmente competente, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
Assicura Equitalia che, entro il contribuente entro il 24 aprile 2017, saranno comunicate ai contribuenti che presenteranno l’istanza, l’ammontare complessivo delle somme dovute unitamente ai bollettini di pagamento.
=> Scarica il Modulo DA1 per accederedefinizione agevolata cartelle Equitalia.
Avvocato. Mi occupo di contenzioso giudiziale con specifico riferimento al Diritto Commerciale, al Diritto Societario, al Diritto Fallimentare, al Diritto Bancario, nonché al Diritto Tributario e degli Arbitrati.
7 Novembre 2016 @ 10:39
Buongiorno Avvocato.
In attesa che si aprano i termini per la presentazione delle richieste di sanatoria (sono interessato a presentarla) stavo cercando di capire se anche io, che sto già pagando delle cartelle esattoriali arretrate tramite il pignoramento di una parte dello stipendio, posso accedere a questo strumento e, se si, le somme, che mi sono state già trattenute, vengono portate a scomputo del debito ricalcolato da Equitalia dopo la mia domanda di adesione.
Devo dire che tra tutti i siti che ho consultato, il suo almeno (spero di non aver interpretato male) mi ha fornito una risposta: posso sospendere i pagamenti ed attendere il ricalcolo delle rate da versare. Ho capita male?
Le sarei grato di una risposta.
Cordialità
7 Novembre 2016 @ 10:39
Gentile sig. Francesco,
salvo quanto spiegato nell’articolo, e con la riserva che quanto segue potrebbe essere sconfessato dalle modifiche al testo dell’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 in sede di conversione in Parlamento, cercherò di rendere compiuta risposta alle sue perplessità.
E’ bene chiarire, innanzitutto, che l’istanza di sanatoria rappresenta riconoscimento di debito del contribuente nei confronti di Equitalia per tutte le somme indicate nelle cartelle di pagamento recanti carichi iscritti nel periodo 2000-2015. Pieno diritto del contribuente è selezionare le cartelle di pagamento per le quali chiedere la sanatoria: il modello di istanza, reperibile anche su questo sito, pretende l’indicazione delle cartelle da definire.
Tuttavia, l’istante ha l’onere di rinunziare a proseguire gli eventuali contenziosi in essere con Equitalia, ovvero a non intraprendere azioni giudiziarie per le cartelle da definire.
La sanatoria è estesa ai debiti già rateizzati purché il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate nel periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. Ciò per evitare che il contribuente, in vista della sanatoria, interrompa i pagamenti.
Le somme versate a copertura delle rate già pagate non saranno considerate per il calcolo delle somme residue dovute per cui si accede alla sanatoria.
Quanto alle procedure esecutive, occorre distiguente:
1) se Equitalia non ha eseguito pignoramenti, non potrà avviare azioni esecutive per il recupero coattivo dei crediti oggetto di definizione agevolata;
2) se pende procedura esecutiva per il recupero coattivo dei debiti da sanare, la procedura è sospesa con la presentazione dell’istanza a condizione che: a) nel caso di pignoramento immobiliare, sia stato celebrato l’incanto e che lo stesso abbia avuto esito negativo, b) nelle altre procedure esecutive (es. pignoramento di crediti presso terzi) non sia stata depositata istanza di assegnazione ovvero il Giudice dell’Esecuzione non abbia già ordinato l’assegnazione delle somme pignorate;
3) al di fuori di questi casi, l’esecuzione prosegue regolarmente e, per le cartelle azionate esecutivamente, non sarà possibile usufruire della sanatoria.
Ebbene, nel caso del sig. Francesco, pare comprendersi che il Giudice dell’Esecuzione abbia già ordinato l’assegnazione delle somme a favore di Equitalia nella procedura esecutiva pendente in suo danno. Dunque, i carichi oggetto di procedura esecutiva non potranno essere sanati. Pertanto Equitalia recupererà integralmente il proprio credito dallo stipendio.