Intimazione di pagamento TARSU e ICI/IMU, cos’è e come difendersi.

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Nell’approssimarsi del Ferragosto si sono rivolti allo studio diversi contribuenti, allarmati, dell’area del basso Cilento.
In tanti sono alle prese con le intimazioni di pagamento, relative ai tributi TARSU e ICI/IMU, notificate dai concessionari della riscossione per conto dei Comuni locali.
Comprensibile la preoccupazione. Esplicito è l’avvertimento che, nei casi di mancato pagamento delle somme indicate nell’intimazione entro 5 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione procederà al recupero coattivo del credito.

In effetti lasciare che il tempo scorra sottovalutando la questione potrebbe sortire brutte sorprese.
È verosimile che il contribuente che oggi è inerte, tra qualche tempo, potrebbe avere a che fare con azioni esecutive (pignoramento di immobili, di stipendi e pensioni o di giacenze sui conti corrente) o col fermo amministrativo di veicoli.

Andando con ordine, mettendo da parte per un attimo le ansie, cerchiamo di capire brevemente cos’è l’intimazione di pagamento e perché l’agente della riscossione ha “ritenuto opportuno” fare precedere l’intimazione al pignoramento oppure al fermo amministrativo. Individueremo sinteticamente gli eventuali vizi che invaliderebbero l’intimazione ed illustreremo in che modo, questo studio legale, può rendere il suo supporto professionale.

Indice

  1. Cos’è l’intimazione di pagamento TARSU e ICI/IMU
  2. Perchè l’intimazione di pagamento può essere illegittima
  3. Come supporta il contribuente l’Avv. Raffaele Greco
Cos’è l’intimazione di pagamento TARSU e ICI/IMU

L’intimazione di pagamento è nient’altro che un avviso che l’agente della riscossione notifica al contribuente prima di procedere al recupero coattivo di un credito, tributario o dovuto all’irrogazione di sanzioni amministrative.
Più specificamente, nel caso di tributi locali quali TARSU/TARI e ICI/IMU, l’intimazione di pagamento presuppone sempre la preventiva notifica di un avviso di accertamento e di una cartella di pagamento (oppure ingiunzione fiscale), e che tali atti non siano stati impugnati nel termine di 60 giorni dalla loro notificazione.

Va chiarito subito che la notifica dell’intimazione di pagamento non è sempre obbligatoria.
Difatti, l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, comma 2, stabilisce che l’intimazione dev’essere notificata al contribuente solo nel caso in cui sia già trascorso almeno un anno dalla notifica della cartella (o ingiunzione) – e che la stessa non sia stata impugnata – senza che l’agente della riscossione abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata (pignoramento). La norma poi dispone che, l’intimazione di pagamento, deve contenere espresso invito a pagare l’importo descritto entro 5 giorni dalla sua notifica. Termine decorso il quale l’ente di riscossione può agire esecutivamente.

Ad ogni modo, anche l’iniziativa dovrà essere spedita perchè l’intimazione di pagamento perde efficacia decorsi 180 giorni dalla sua notifica. Cessata l’efficacia, il procedimento dev’essere promosso ex novo mediante la rinnovazione dell’intimazione.

Perché l’intimazione di pagamento può essere illegittima

Diversi sono i potenziali vizi dell’intimazione di pagamento che potrebbero eccepirsi, con l’ausilio di questo studio legale, con i rimedi che sommariamente saranno illustrati più avanti. Da tenere presente che, quelli che stiamo per illustrare sono solo alcuni dei possibili vizi la cui elencazione, in questa sede, chiaramente non può essere esaustiva.

Per valutare l’effettiva sussistenza di vizi che, in ipotesi, possono inficiare la validità dell’intimazione di pagamento è sempre consigliabile affidarsi ad un professionista, evitando le indagini e i ricorsi “fai da te” così esponendosi al rischio di sollevare eccezioni inesistenti ed a possibili brutte sorprese.

Ebbene, il più vistoso tra i vizi dell’intimazione di pagamento è senz’altro la omessa notifica/ricezione di uno degli atti presupposti, nell’ordine, per quel che riguarda TARSU e ICI/IMU, l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento (o l’ingiunzione). Ciò potrebbe essere dovuto da una totale omissione della notifica di uno di tali atti da parte dell’ente titolare del tributo o da parte dell’agente della riscossione. Oppure da una mancata ricezione di detti atti “prodromici” a causa di notifica invalida, come nei casi, tra i più vari analizzati dalla giurisprudenza, di consegna a indirizzo diverso da quello di residenza/domicilio fiscale del contribuente.

Non è poi infrequente verificare che, l’intimazione di pagamento, rechi la pretesa di pagare crediti tributari prescritti. Le numerose pronunce in argomento delle Commissioni Tributarie sono alquanto unanimi nell’affermare che i tributi locali, tra cui TARSU e ICI/IMU, essendo il loro pagamento connesso a prestazioni periodiche, sono soggette alla prescrizione quinquennale secondo l’art. 2948 del codice civile (tra le pronunce più recenti si segnala C.T.R. Lombardia del 29 maggio 2018, n. 2479).
Sicché, trascorsi 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione (senza impugnazione del contribuente) ed in mancanza, nel frattempo, di atti interruttivi (ad esempio precedenti intimazioni, fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie), il credito recato dall’intimazione di pagamento risulta prescritto.

Come supporta il contribuente l’avv. Raffaele Greco

Dunque, i vizi che potrebbero inficiare l’intimazione di pagamento sono molteplici. Verificarne la sussistenza richiede una conoscenza completa ed approfondita delle diverse ipotesi. La valutazione di ogni posizione pretende un’analisi dettagliata “caso per caso”.

Un approccio da evitare di fronte al problema è limitarsi a leggere questo o altri articoli qua e là per la rete e magari convincersi che la propria posizione ricade esattamente in una delle possibili ipotesi descritte e poi scoprire, quando tutto è compromesso, che l’atto apparentemente illegittimo non lo è, oppure promuovendo iniziative non correttamente ponderate che, in alcuni casi, potrebbero avere l’effetto di aggravare la propria posizione o pregiudicarla del tutto.

Lo studio dell’Avv. Raffaele Greco supporta il contribuente destinatario di intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, atti esecutivi in ambito tributario con un approccio adeguato.
Grazie alle competenze e all’esperienza maturata nel settore, ciascuna posizione è sottoposta ad una approfondita analisi.
L’attività si completa con la definizione di una strategia difensiva efficace, tesa a fare valere le eventuali invalidità degli atti di accertamento e di riscossione avvalendosi a tutti gli strumenti deflattivi e processuali previsti dalle norme vigenti, a definire le pendenze in essere, anche ricorrendo a calibrati piani di rateizzazione dei tributi con gli enti di riscossione e prevenire azioni esecutive.

Per ricevere maggiori informazioni oppure prenotare direttamente un appuntamento presso lo studio basta compilare il modulo in fondo alla pagina o utilizzare i recapiti indicati in questo sito.

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