Pignoramento Equitalia
Recupero crediti – come pignorare beni in fondo patrimoniale, trust e donazioni: l’art. 2929 bis c.c.
Con il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 132 è stato introdotto nel codice civile l’articolo 2929 bis sotto la rubrica “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazione a titolo gratuito”. Il testo della nuova disposizione è il seguente:“I.Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. II. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. III. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”.Insomma, prima dell’entrata in vigore di questa disposizione il creditore, a fronte di atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di indisponibilità (tra gli altri il fondo patrimoniale ed il trust) compiuti dal debitore, per aprirsi la strada verso la soddisfazione del proprio diritto, era solo legittimato ad agire, gravandosi di attivare un lungo e costoso contenzioso dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia di detti atti oppure la dichiarazione di simulazione. Con l’entrata in vigore dell’articolo 2929 bis c.c. il creditore che si ritiene pregiudicato da un atto a titolo gratuito avente per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, natanti, ecc.), può far sottoporre a pignoramento detti beni senza necessità di una sentenza che dichiari l’atto inefficace nei suoi confronti oppure simulato. Creditore che, si badi bene, essere anche il concessionario incaricato della riscossione di crediti tributari (tra questi Equitalia ovvero concessionari per la riscossione di tributi presso gli enti locali). (altro…)
Pignoramento di stipendi e pensioni 2015, le nuove regole introdotte dal Decreto Giustizia.
Con l’entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015 (cd. Decreto Giustizia) sono stati introdotti nuovi limiti alla pignorabilità di pensioni, stipendi ed altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Le disposizioni del decreto legge, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015, hanno immediata applicazione. Sono perciò applicabili anche alle procedure esecutive pendenti.
E’ stato integrato con due nuovi commi l’art. 545 c.p.c. che disciplina i limiti alla pignorabilità di pensioni e stipendi per i casi di espropriazione di crediti e beni presso terzi.
Si tratta cioè della procedura esecutiva mediante la quale il creditore chiede al terzo, a sua volta debitore del debitore esecutato, l’ammontare di somme eventualmente dal terzo dovute a titolo di pensione o di stipendio, ottenendo dal Giudice dell’Esecuzione un provvedimento di assegnazione immediata di detti importi per la soddisfazione delle proprie pretese.
Seguono nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni introdotti dal decreto legge 27 giugno 2015.
In maniera non tecnica ma utile alla presente esposizione distinguiamo i casi in cui il terzo pignorato sia il soggetto pagatore (ad esempio I.N.P.S., ovvero il datore di lavoro) oppure la Banca presso cui il debitore tiene il conto corrente sul quale lo stipendio o la pensione è accreditato.
Pignoramento di stipendi e pensioni notificato direttamente al soggetto pagatore (I.N.P.S., datore di lavoro)
Ebbene, nel caso di pignoramento in cui il terzo pignorato sia il soggetto pagatore (ad esempio I.N.P.S.), la pensione ovvero le indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, possono essere pignorati per l’importo superiore alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Ossia solo l’importo superiore ad € 672,78.
L’eccedenza di detto valore, può essere pignorata, in linea di principio, nella misura di un quinto.
Qualora il pignoramento riguardi lo stipendio ed il terzo pignorato sia direttamente il datore di lavoro, è pignorabile la misura di un quinto.
Pignoramento di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente bancario o postale
Diverso il discorso per il caso di pignoramento di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente bancario o postale intestato al debitore.
In questa ipotesi occorre un’ulteriore distinzione.
L’ammontare dell’importo oltre i quali pensioni e stipendi sono pignorabili è diversa a seconda che l’accredito avvenga anteriormente, contemporaneamente o successivamente alla notifica del pignoramento.
Se l’accredito della pensione o dello stipendio è anteriore alla notifica del pignoramento, è pignorabile l’importo eccedente il triplo mensile dell’assegno sociale, ossia oltre € 1.345,56. L’eccedenza è pignorabile nella misura di un quinto.
Se l’accredito della pensione è successivo alla notifica del pignoramento, trova applicazione quanto precedentemente spiegato per il pignoramento di pensioni. E’ pertanto pignorabile la pensione solo per l’eccedenza del minimo mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, € 672,78. Detta eccedenza è pignorabile nella misura di un quinto. Quanto allo stipendio, invece, è pignorabile, in linea generale, nel limite di un quinto.
Come detto le disposizioni del decreto legge n. 83/2015, nella parte relativa alla pignorabilità di pensioni trovano applicazione immediata.
Pertanto sono applicabili nelle procedure esecutive in cui alla data del 27 giugno 2015 non siano decorsi i termini per l’opposizione al provvedimento di assegnazione reso dal Giudice dell’Esecuzione e col quale la procedura esecutiva si considera chiusa.
Se alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni il termine per l’opposizione non è spirato il debitore può ricorrere al Giudice dell’Esecuzione al fine di ottenere la rideterminazione degli importi assegnati secondo la nuova disciplina.
Pignoramenti Equitalia
Le norme appena introdotte, naturalmente, non possono non riguardare anche i pignoramenti notificati ad istanza di Equitalia.
Pare di comprendere che Equitalia, al pari di ogni altro creditore, dovrà allinearsi alle misure introdotte circa i limiti di pignorabilità.
Non si dimentichino, inoltre, i limiti appositamente introdotti con rfiermento agli accrediti a seconda dell’ammontare degli stessi:
- per accrediti fino a 2.500 euro, il pignoramento potrà essere di 1/10 di tale importo;
- per accrediti da 2.5001 euro fino a 5.000 euro, il pignoramento potrà essere di 1/7 di tale importo;
- per accrediti da 5.001 euro in poi, il pignoramento potrà essere di 1/5 di tale importo.