Covid-19 Misure di prevenzione adottate dallo studio per il ricevimento degli assistiti dal 4 maggio 2020
E’ privilegiato, previa prenotazione, l’attività di ricevimento telefonica o videoconferenza. Per le sessioni in videoconferenza è preferito l’utilizzo di software dedicati di maggiore diffusione (Skype, Zoom, MicrosoftTeams, ecc.).
✴️ Il ricevimento nei locali dello studio può essere concordato per questioni di stretta necessità e di urgenza. La sessione di ricevimento si svolge nell’osservanza delle disposizioni vigenti per la prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia di COVID-19.
Covid-19: misure per il ricevimenti degli assistiti nei locali dello studio legale
✅ è richiesto accedere ai locali alla data e orario previamente concordati;
✅ è necessario indossare la mascherina (mascherine di comunità, monouso oppure lavabili, auto prodotte purché garantiscano la protezione dal mento al naso: art. 3, comma 2° D.P.C.M. 27 aprile 2020);
✅ è consentito l’accesso di una sola persona per ciascuna sessione di ricevimento;
✅ è necessario mantenere la distanza interpresonale di almeno un metro;
✅ è fortemente raccomandato indossare guanti di protezione, preferibilmente del tipo “usa e getta”.
Covid-19 Modalità semplificate di sottoscrizione della procura alle liti per le controversie civili
Ai sensi dell’articolo 83, comma 20- ter della Legge 29 aprile 2020 n. 27, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte su un documento analogico (ossia, cartaceo) trasmesso al difensore – anche in forma scannerizzata – unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.
In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia con l’apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se e’ congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
Rispettando queste poche, semplici regole possiamo tutti contribuire a superare, quanto prima, l’emergenza sanitaria in atto.
Avv. Raffaele Greco