30 Novembre 2022

Prescrizione di sofferenze in Centrale Rischi: l’ordinanza del Tribunale di Roma.

La segnalazione di “sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia è uno dei pregiudizi più gravi per la reputazione creditizia di privati e imprese. Tali segnalazioni determinano in un vero e proprio blocco all’accesso al credito bancario e ai finanziamenti.

Tuttavia, gli intermediari finanziari e le società di recupero/acquisto crediti (a volte cessionarie di crediti risalenti nel tempo) non possono reiterare o mantenere segnalazioni relative a crediti prescritti.

Con un recente e significativo provvedimento cautelare (repert. n. 7715/2022 del 27 aprile 2022), il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. introdotto dallo Studio Legale Greco, ordinando l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza.

Prescrizione sofferenze in Centrale Rischi: il caso del Tribunale di Roma

La vicenda trae origine dal diniego opposto all’assistita dalla Banca a cui si era rivolta per la concessione di un finanziamento. Dalle verifiche effettuate presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia era emersa la presenza di una segnalazione a “sofferenza” per il periodo da settembre 2018 a dicembre 2020 da parte di una società veicolo, asserita cessionaria del credito.
Il credito in questione derivava da rapporti contrattuali risalenti agli anni ’90, per i quali era stato emesso anche un decreto ingiuntivo nel lontano 1999.

Assistita dall’Avv. Raffaele Greco, la ricorrente ha eccepito:

  • l’assenza di comunicazioni prodromiche e del preavviso di segnalazione;
  • l’intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale in assenza di idonei atti interruttivi;
  • il grave periculum in mora, consistente nell’impossibilità di accedere al circuito creditizio a causa del pregiudizio reputazionale patito.

Di fronte al diniego della società di procedere alla cancellazione integrale delle segnalazioni pregresse (essendosi la resistente limitata alla sola interruzione dei successivi invii mensili a seguito della richiesta di reclamo), si è reso necessario adire il Tribunale di Roma in via cautelare ex art. 700 c.p.c..

Prescrizione sofferenze in Centrale Rischi Banca d’Italia: l’ordinanza del Tribunale di Roma.

L’ordinanza del Tribunale di Roma riafferma importanti principi di diritto in materia di sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e prescrizione dei crediti bancari:

  • insolvenza e valutazione complessiva del cliente: la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione dell’intermediario riferita alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire dal mero ritardo o da un singolo inadempimento, ma presuppone uno stato di grave e non transitoria difficoltà economica;
  • responsabilità dell’intermediario: la violazione della disciplina di settore e l’erronea segnalazione determinano la responsabilità della banca/intermediario, sia contrattuale che risarcitoria e per lesione dei diritti alla protezione dei dati personali.
  • diritto alla tutela cautelare: Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora nel blocco del credito provocato dalle visure negative e ha ravvisato il fumus boni iuris nella manifesta prescrizione del diritto di credito.

Prescrizione sofferenze in Centrale Rischi Banca d’Italia: quando decorre la cancellazione delle segnalazioni?

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’efficacia della prescrizione sulle segnalazioni in Centrale Rischi.

La società resistente sosteneva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal cliente avesse effetto soltanto dal momento del reclamo e che le segnalazioni pregresse dovessero rimanere visibili nello storico.

Il Tribunale di Roma ha disatteso tale impostazione, richiamando le Istruzioni della Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti) a tenore delle quali:

«Non va segnalata la posizione di rischio ove “il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata” e non dalla data in cui la prescrizione è fatta valere.»

Trattandosi di un credito estinto per prescrizione ben prima dell’avvenuta cessione, l’intermediario non aveva alcun titolo per effettuare o mantenere le segnalazioni. Di conseguenza, il Tribunale di Roma ha ordinato l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza a partire da settembre 2018.

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L’ordinanza del Tribunale di Roma conferma che le banche e le società di cartolarizzazione o recupero crediti non possono ignorare il decorso del tempo e la disciplina sulla prescrizione. Chi subisce una segnalazione illegittima ha diritto di chiederne la rimozione integrale per ripristinare la reputazione creditizia e tornare a poter accedere al credito bancario.

L’Avvocato Raffaele Greco, offre assistenza e tutela legale in materia di contenzioso bancario, gestione delle posizioni a sofferenza contro le illegittime segnalazioni nelle banche dati creditizie (Centrale Rischi Banca d’Italia, CRIF, Experian).

Per una valutazione della tua posizione creditizia e per contestare una segnalazione illegittima, è possibile contattare lo Studio ai recapiti indicati qui sotto.

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