Il pignoramento verso terzi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è uno degli strumenti più incisivi e temuti dai contribuenti.
A differenza del pignoramento verso terzi ordinario che richiede l’intervento del Tribunale, all’Agenzia delle Entrate Riscossione la legge riconosce una corsia privilegiata, prevista dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. Questa norma permette all’Agenzia Entrate Riscossione di ordinare direttamente al terzo (la banca, le poste, il conduttore di un immobile locato, il datore di lavoro del contribuente o un altro debitore del contribuente) di versare in favore del fisco somme spettanti al contribuente debitore – ad esempio presenti sul conto corrente, oppure il canone mensile di locazione, o parte dello stipendio – senza passare per un’udienza di assegnazione.
Ma cosa accade se sul conto corrente arrivano nuovi bonifici nei successivi al pignoramento dell’atto?
Il pignoramento colpisce solo il saldo in quel preciso istante o si estende anche alle somme future?
La risposta a queste domande che da tempo infiammano i Tribunali è arrivata dalla Corte di Cassazione.
La vicenda nasce da una controversia tra una società e la sua banca. La società aveva subito un pignoramento esattoriale sul proprio conto corrente. La banca, in ottemperanza all’ordine ricevuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aveva pagato le somme presenti sul conto corrente al momento della notifica del pignoramento.
La banca però non si era fermata lì: aveva continuato a versare al fisco ulteriori somme pervenute sul conto corrente nei giorni successivi alla notifica del pignoramento.
La società correntista ha ritenuto illegittimi i pagamenti successivi sostenendo che, una volta pagato il saldo esistente al momento della notifica, il pignoramento avesse esaurito i suoi effetti.
Sia il Tribunale di Udine in primo grado, sia la Corte d’Appello di Trieste, avevano dato ragione all’impresa.
Secondo i giudici di merito il pignoramento speciale doveva colpire solo le somme presenti sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento.
Pignoramento verso terzi Agenzia Entrate Riscossione: cos’è e come funziona?
Per comprendere la questione one, è necessario analizzare come funziona il pignoramento speciale di crediti verso terzi è disciplinato dagli articoli 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
A differenza del pignoramento disciplinato dal codice di procedura civile, questa procedura ha caratteristiche uniche:
- ordine diretto: l’atto di pignoramento notificato al “terzo pignorato” (banca, conduttore, datore di lavoro…) contiene l’ordine di pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, senza attendere che alcun Giudice esamini la questione;
- tempistiche: il terzo pignorato deve pagare entro 60 giorni dalla notifica le somme già disponibili (o 15 giorni per fitti e pigioni).
- scadenze future: per le somme non ancora maturate ma dovute in futuro, il pagamento deve avvenire alle rispettive scadenze.
La giurisprudenza ha chiarito che il pignoramento speciale dell’Agenzia Entrate Riscossione è, a tutti gli effetti, una procedura esecutiva. L’ordine di pagamento è un vero e proprio pignoramento che ha inizio con la notifica e si completa con il versamento del denaro.
Pignoramento verso terzi Agenzia Entrate Riscossione: quanto dura?
La questione è stata a lungo.
Secondo la tesi sostenuta dall’impresa, nel caso che ha condotto alla decisione della Corte di Cassazione, se al momento del pignoramento sul conto ci sono, ad esempio, 1.000 euro e la banca li paga subito all’Agenzia Entrate Riscossione, la procedura si chiude. Se il giorno dopo arriva un bonifico di 10.000 euro, quelle somme dovrebbero essere liberi.
Questa interpretazione si scontra però col testo della legge, che prevede un termine di sessanta giorni per il pagamento.
La tesi sostenuta dalla società debitrice suggeriva che il pignoramento si esaurisse “definitivamente ed inevitabilmente” col primo pagamento, liberando qualsiasi somma maturata successivamente, anche se ciò fosse avvenuto nella finestra dei sessanta giorni.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28520 del 2025, ha invece sancito che la tesi dell’impresa è contraria alla lettera della legge e, sostenerla, porterebbe a conseguenze paradossali. La Corte ha chiarito che non si può limitare l’efficacia del pignoramento al solo momento della notifica, né al momento del primo pagamento. In altre parole, il vincolo permane per l’intero termine di 60 giorni che, appunto, decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento.
Perché la legge concede 60 giorni per pagare?
Questo termine garantisce il terzo (banca, conduttore, datore di lavoro) un tempo tecnico per verificare la propria posizione: accertare se è davvero debitore del contribuente, calcolare esattamente le somme e le scadenze.
Questo periodo di 60 giorni è analogo al tempo che, nel pignoramento ordinario, intercorre tra la notifica dell’atto e l’udienza in cui il terzo rende la “dichiarazione di quantità” davanti al giudice.
Durante questo periodo, il vincolo di custodia sulle somme non viene meno. Il terzo pignorato, in qualità di “custode”, deve bloccare e destinare all’Agenzia Entrate Riscossione tutte le somme che spetterebbero al contribuente debitore del fisco.
D’altronde, lo si è già anticipato, accettare un’impostazione diversa aprirebbe scenari paradossali. Immaginiamo due scenari descritti dai giudici:
- scenario A (Saldo Positivo): al momento del pignoramento sul conto corrente c’è un saldo attivo minimo (es. 10 euro). La banca paga subito. secondo la tesi dell’efficacia istantanea, l’efficacia del pignoramento si esaurirebbe il giorno stesso della sua notifica. Dunque, se arrivano 50.000 euro il giorno dopo sul conto corrente il contribuente sarebbe in quale modo salvo.
- scenario B (Saldo Negativo): al momento del pignoramento il conto è a zero. La banca non può pagare nulla. In questo caso, la banca attende i 60 giorni. Se arrivano 50.000 euro il giorno dopo la notifica del pignoramento, gli importi vengono bloccati e pagati al fisco.
La Corte ha ritenuto questa disparità di trattamento “inaccettabile” e priva di giustificazione, poiché dipenderebbe da circostanze del tutto casuali (avere pochi euro o zero euro al momento della notifica). Non è pensabile che chi ha un piccolo saldo attivo sia avvantaggiato (perché pagando subito “chiude” la procedura) rispetto a chi ha il conto a zero.
Pignoramento verso terzi Agenzia Entrate Riscossione: durata del pignoramento dei crediti futuri, fitti e pigioni, stipendi. Differenza con pignoramento del conto corrente.
La Cassazione affronta un tema cruciale: la pignorabilità dei crediti futuri. La legge prevede espressamente che l’ordine di pagamento riguardi anche le somme che maturano dopo la notifica.
La Corte fa l’esempio degli stipendi o degli affitti. Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione pignora lo stipendio, il datore di lavoro non paga solo l’ultima busta paga maturata, ma anche quelle future. Discorso identico per il caso di pignoramento di fitti e pigioni. Il conduttore è obbligato a versare tutte le somme dovute al locatore, per i canoni mensili, direttamente all’Agenzia Entrate Riscossione.
Stesso principio deve applicarsi anche al conto corrente ma con una specificazione essenziale.
Anche se al momento della notifica il credito non è ancora esigibile (cioè i soldi non sono ancora sul conto), se il rapporto di base (il contratto di conto corrente) esiste, allora tutti i flussi futuri che derivano da quel rapporto sono catturabili dal pignoramento, almeno per la durata della procedura.
Il pignoramento del saldo di conto corrente comprende anche il “maggior credito maturato dopo il pignoramento stesso” grazie a rimesse o bonifici successivi. Tuttavia, a differenza del pignoramento di stipendi o di fitti e pigioni, la Cassazione chiarisce che il vincolo sul conto corrente permane esclusivamente nel tempo di 60 giorni dalla notifica del pignoramento.
Pignoramento conto corrente Agenzia Entrate Riscossione: quanto dura?
Perciò qualsiasi somma che arrivi sul conto corrente nell’arco di 60 giorni dalla notifica del pignoramento di Agenzia delle Entrate Riscossione verrà intercettata dalla banca e versata al fisco a copertura totale del debito.
Non serve a nulla sperare che la banca paghi subito il saldo presente per “liberare” il conto. Il vincolo giuridico permane per 60 giorni. Non importa se il conto era in rosso o in attivo al momento della notifica.
La decisione della Cassazione n. 28520/2025 pone fine a un’annosa incertezza interpretativa.
La Corte ha scelto una linea di rigore e coerenza sistematica: il pignoramento esattoriale è uno strumento potente che mira a recuperare il credito pubblico con efficacia. Limitare la sua portata alla sola “fotografia” istantanea del saldo bancario avrebbe facile eludere il prelievo, magari svuotando il conto poco prima della notifica per poi riempirlo subito dopo.
Per imprese e cittadini questo significa che la gestione delle pendenze fiscali richiede attenzione. Un pignoramento sul conto corrente non è un evento puntuale, ma una “rete” che rimane tesa per due mesi, catturando ogni risorsa che vi entra.
La banca, in questo scenario, non agisce come nemico, ma come esecutore di un obbligo di legge preciso e inderogabile, la cui violazione comporterebbe conseguenze gravi per l’istituto stesso.
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