Con la recente ordinanza n. 18274 del 4 luglio 2025 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul valore giuridico delle notifiche di cartelle di pagamento. La Corte ha ribadito la natura privilegiata delle attestazioni dell’agente notificatore e la validità della notifica anche in presenza di un errore materiale, a meno che non venga proposta querela di falso.
Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava una società che contestava la notifica di alcune cartelle esattoriali eseguita a un indirizzo con un numero civico differente da quello della sede legale risultante dalla visura camerale. Nonostante l’errore di stampigliatura sulla relazione di notifica, gli atti erano stati regolarmente ricevuti da una persona addetta alla ricezione per conto della società. Il giudice di appello aveva già respinto il ricorso della società, ritenendo irrilevante la divergenza tra i numeri civici.
La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, basando la propria decisione su pilastri normativi fondamentali: gli articoli 145 c.p.c., 2700 c.c. e 26 del D.P.R. n. 602/1973.
L’articolo 145 c.p.c. stabilisce che la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata o a un addetto alla sede stessa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, una volta che l’atto è stato consegnato a uno di questi soggetti (senza necessità di menzionarne le generalità) la notifica è validamente eseguita. La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ribadisce che è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica “non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto”, anche se non di natura lavorativa.
Cruciale è il richiamo all’articolo 2700 c.c. e all’efficacia di prova fino a querela di falso dell’atto pubblico.
La relazione di notificazione dell’Ufficiale Giudiziario (o dell’agente postale) fa fede per quanto attestato, inclusa la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza, come il rinvenimento e la consegna dell’atto a un soggetto presente nei locali della sede. Se l’ufficiale dichiara di aver rinvenuto una persona presso la sede della società, si presume che questa sia addetta alla ricezione degli atti. Per vincere tale presunzione la società ha l’onere di provare che la persona non solo non era dipendente, ma non aveva ricevuto alcun incarico di ricevere notifiche.
Lo stesso principio si applica anche al caso di notifica a mezzo posta laddove il perfezionamento avviene con la ricezione del plico al domicilio e l’ufficiale postale garantisce l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario.
Anche se sull’avviso di ricevimento mancano le generalità del consegnatario o la firma non è intellegibile, l’atto pubblico mantiene la sua efficacia probatoria in assenza di querela di falso.
Riguardo specificamente all’errore del numero civico, la Cassazione ha chiarito che l’eventuale contestazione deve essere sollevata mediante querela di falso.
In ogni caso, richiamando l’articolo 156 c.p.c., la nullità di un atto non può essere dichiarata se questo ha comunque raggiunto il suo scopo. Avendo la persona incaricata ricevuto l’atto, lo scopo della notificazione è stato raggiunto, rendendo irrilevante il mero errore materiale di stampigliatura sul referto.
La notifica, infatti, è una condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto di imposizione fiscale.
L’ordinanza qui commentata consolida un principio fondamentale per il contenzioso tributario: l’attestazione del pubblico ufficiale gode di una presunzione di veridicità talmente forte da rendere inefficaci le contestazioni sull’indirizzo in caso di effettiva ricezione dell’atto da parte di un soggetto addetto, a meno di non ricorrere al gravoso strumento della querela di falso.


