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Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in Legge 17 dicembre 2018 n. 136) permette ai Comuni di deliberare, entro il 31 marzo 2019, il condono delle controversie relative a tributi di loro competenza (ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TOSAP ecc.) pendenti alla data del 24 ottobre 2018.
Il Comune può deliberare che i contribuenti possano definire tutte le liti fiscali pagando una percentuale delle sole imposte contestate, senza sanzioni e interessi, nella misura indicata nel seguente elenco sintetico:
- 100% della sola imposta in caso di ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018;
- 90% della sola imposta in caso di ricorso notificato e depositato entro il 24 ottobre 2018;
- 40% della sola imposta in caso di accoglimento del ricorso in primo grado;
- 100% della sola imposta in caso di totale soccombenza del contribuente in primo grado;
- 15% della sola imposta in caso di totale vittoria in grado di appello;
- 100% della sola imposta in caso di totale soccombenza in appello;
- 5% della sola imposta in caso di ricorso pendente in Cassazione se il contribuente ha totalmente vinto in primo ed in secondo grado.
Nell’ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, si dovrà tenere conto in proporzione delle suddette percentuali.
Il Consiglio Comunale può deliberare il condono dando la possibilità ai contribuenti di definire le controversie pendenti sui tributi locali, presentando la relativa dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e con la possibilità di pagare in 20 rate trimestrali (cioè in cinque anni) con gli interessi al tasso del 0,8% in ragione d’anno.
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