Decadenza e prescrizione accertamenti fiscali, cartelle esattoriali, pignoramenti Agenzia Entrate e Riscossione: come difendersi?

Se l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica un atto impositivo, come un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, è fondamentale sapere come difendersi. Questo articolo ti spiega la comprensione di concetti chiave come la decadenza e la prescrizione degli atti fiscali. E’ essenziale conoscere i termini termini di legge per fare ricorso e contestare un credito tributario proteggendo così i tuoi diritti di contribuente di fronte al fisco.
Conoscere quando e come si applicano i termini di decadenza e prescrizione consente di evitare il pagamento di somme non più dovute.

Decadenza accertamenti Agenzia delle Entrate: che cos’è?

Per decadenza si intende la perdita, da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, del diritto alla pretesa impositiva dovuto al mancato compimento di attività: notifica di avvisi di accertamento, di avvisi di liquidazione, di avvisi di irrogazione di sanzioni, iscrizione a ruolo, notifica di cartelle di pagamento.

Per non incorrere in decadenze l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno l’onere di notificare tali atti entro i termini previsti dalle singole leggi in materia. Termini che non sono sottoposti a sospensione o interruzione.
Perciò la notifica di tali atti è essenziale per evitare che l’Erario decada dall’esercizio del potere impositivo o di esazione nei confronti dei contribuenti.

Decadenza accertamenti fiscali: quali sono i termini?

Di seguito un elenco – solo esemplificativo e non esaustivo – dei principali termini di decadenza per la notifica degli accertamenti fiscali.

AnnoTermine ordinarioAdesione al C.B.P.I.S.A. – termine ridottoTracciabilità incassi
201931.12.202531.12.202531.12.202431.12.2023
202031.12.202631.12.202631.12.202531.12.2024
202131.12.202731.12.202731.12.202631.12.2025
202231.12.202831.12.202831.12.202731.12.2026

La ricostruzione che precede riguarda l’ipotesi di dichiarazioni regolarmente presentate (diversamente, i termini sono di due anni più ampi e sarebbe preclusa l’adesione al CPB).

Decadenza notifiche cartelle esattoriali: quali sono i termini?

Di seguito un elenco – non esaustivo – dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

  • entro il secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate è divenuto definitivo, es. per mancata impugnazione dinanzi alla Corte Tributaria nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  • per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica rata o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di liquidazione di contributi previdenziali notificati da INPS, oppure di conclusione positiva della procedura di accertamento con adesione conclusa con l’Agenzia delle Entrate;
  • per le somme dovute a valere sui redditi da lavoro dipendente entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del datore di lavoro;
  • entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Prescrizione avvisi di accertamento e cartelle esattoriali: cos’è e quando decorre?

La prescrizione è motivo di estinzione del credito tributario vantato dall’Agenzia delle Entrate e preteso con avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, oppure da riscuotere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione con la cartella di pagamento.
La prescrizione decorre dalla notifica di un avviso di accertamento. La prescrizione degli atti fiscali e può essere sospesa.

Inoltre la prescrizione dei crediti fiscali può essere interrotta attraverso la notifica, successiva all’avviso di accertamento, della cartella di pagamento o di una intimazione di pagamento, di un preavviso di fermo amministrativo, o col preavviso di iscrizione ipotecaria e, in ultimo, con l’atto di pignoramento.
Ciò significa che ogni volta che viene notificato uno tra tali atti il termine di prescrizione tributario ricomincia nuovamente a decorrere.

Prescrizione accertamenti e cartelle esattoriali: la contestazione dev’essere espressa

Attenzione! Una volta maturato il termine utile di prescrizione dei crediti fiscali, il diritto di credito dell’Agenzia delle Entrate e, eventualmente, successivamente azionato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si estingue automaticamente.
Il contribuente ha sempre l’onere di eccepire espressamente la (decadenza e/o la) prescrizione impugnando l’atto notificatogli oltre il termine di prescrizione. In mancanza di espressa eccezione di prescrizione, il titolo spiega i suoi effetti ed il credito può essere azionato esecutivamente promuovendo una procedura esecutiva (pignoramento).

La decadenza e la prescrizione non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice investito del ricorso.

Decadenza e prescrizione atti tributari: quando presentare ricorso?

Al contribuente non è consentito proporre un ricorso per il semplice accertamento della decadenza o prescrizione tributaria.
Infatti le regole che governano la giurisdizione tributaria consentono al contribuente di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ed eccepire la decadenza e/o prescrizione, solo nel momento in cui gli viene notificato un “atto impugnabile” (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione di sanzioni, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione ipotecaria).

Il contribuente che intenda far valere la decadenza e/o la prescrizione di un credito tributario deve attendere la notifica di uno di tali atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che potrebbero reclamare il pagamento. Solo in quel momento il contribuente può ricorrere, generalmente entro 60 giorni dalla notifica, alla Corte di Giustizia Tributaria ed eccepire la decadenza e/o la prescrizione.

Se il titolo non è stato impugnato nei termini concessi dalla legge, dunque, non è consentita alcuna azione autonoma diretta all’accertamento della prescrizione del credito fiscale.
Il contribuente deve allora attendere la notifica di un successivo atto da parte dell’Amministrazione finanziaria per promuovere un tempestivo ricorso con cui eccepire – ove vi fossero le condizioni – la prescrizione del credito.
L’atto successivo potrà essere, ad esempio, un’intimazione di pagamento, ovvero un preavviso di iscrizione d’ipoteca o di fermo amministrativo. In tal caso l’eccezione di prescrizione dovrà necessariamente essere proposta col ricorso avverso l’atto successivo a quello che costituisce il titolo della pretesa tributaria.

Prescrizione pignoramento Agenzia delle Entrate – Riscossione: come presentare ricorso?

Il contribuente può eccepire la prescrizione tributaria anche nel caso in cui gli venga notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione un atto di pignoramento.
Consegue che il contribuente potrà eccepire la prescrizione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Ordinario promuovendo la relativa opposizione e, perciò, contestare il diritto dell’Agenzia di Riscossione di procedere all’esecuzione.

Decadenza e prescrizione Agenzia delle Entrate e Riscossione: come fare ricorso se l’atto non è notificato?

Limitarsi a fare ricorso solo per contestare il vizio di notifica di un atto tributario non incide sulla validità dell’atto e, pertanto, sull’esistenza del credito preteso dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Non è di alcuna utilità contestare la sola mancata notifica di un atto o la validità della stessa.
E’ invece necessario contestare che dalla mancata notifica o dall’invalida notifica, sono derivati effetti ulteriori ossia la decadenza dalla potestà impositiva, per non essere stato l’atto notificato nei termini previsti dalla legge, oppure la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria recata in atti (es. cartella di pagamento) notificati oltre i termini utili di legge, a seguito del decorso dei termini previsti a pena di decadenza.

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