L’illegittima segnalazione di sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia lede diritti fondamentali all’onore e alla reputazione degli imprenditori. L’illegittima segnalazione Centrale Rischi espone l’imprenditore a gravi conseguenze sul piano economico e sociale divenendo fonte di risarcimento del danno.
L’iscrizione alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia come “soggetto in sofferenza” rappresenta per un’impresa una condanna definitiva nel mondo finanziario.
Che cos’è la Centrale Rischi di Banca d’Italia?
La Centrale Rischi di Banca d’Italia è un sistema informativo che fotografa l’insieme delle posizioni debitorie di persone fisiche o giuridiche verso il sistema bancario e finanziario. La sua funzione principale è fornire a banche e società finanziarie elementi per valutare il “merito creditizio” (l’affidabilità) dei soggetti che richiedono di accedere al credito.
Presupposti della sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia
La segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischi di Banca d’Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento o da un inadempimento volontario e isolato.
Essa presuppone, invece, una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti. La nozione di insolvenza rilevante per la Centrale Rischi non si identifica con quella fallimentare, ma si concretizza in una “grave e non transitoria difficoltà economica”, equiparabile ma non coincidente con la condizione d’insolvenza, e deve tener conto anche della consistenza patrimoniale del debitore.
Sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia: quando è illegittima?
La segnalazione è illegittima, in linea generale, quando non è supportata da questa valutazione negativa della situazione patrimoniale e finanziaria del segnalato. Ad esempio, è considerata illecita se:
- è basata sul solo ritardo di pagamento;
- il debitore ha fondato motivo di rifiutare l’adempimento e ha contestato la pretesa creditoria della Banca in buona fede, benché la mancata allegazione dei motivi impedisca la valutazione ex ante della serietà della contestazione;
- è compiuta senza che il soggetto segnalato potesse considerarsi inadempiente alle proprie obbligazioni nel momento della segnalazione.
Sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia: quali conseguenze per l’imprenditore?
La conseguenza più immediata e deleteria di una segnalazione “a sofferenza” è la perdita di affidabilità sul mercato finanziario dell’imprenditore segnalato. Infatti, la Centrale Rischi viene consultata dalle Banche prima di erogare nuovi prestiti o rinnovare linee di credito.
Risarcimento del danno da illegittima sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia: quali presupposti?
La segnalazione illegittima in Centrale dei Rischi può causare un “pregiudizio alla reputazione” e all’immagine sociale del segnalato che viene ingiustamente indicato come insolvente. La lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore, garantiti dalla Costituzione, si traduce in una diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati e delle categorie con cui opera.
Il pregiudizio è ancor più pregnante quando il segnalato è un imprenditore (sia che si tratti di ditta individuale che di società, sia di persone che di capitali).
L’attività imprenditoriale necessita, per sua natura, di un frequente accesso al credito e dell’esigenza di conservare i finanziamenti in corso.
La segnalazione e la conseguente eventuale revoca dell’affidamento bancario, può arrecare un pregiudizio grave e irreparabile all’attività, privando l’imprenditore della liquidità necessaria per la continuazione dell’impresa, specialmente in contesti di crisi di mercato.
Risarcimento del danno da illegittima sofferenza in Centrale dei Rischi: quali presupposti?
La Banca che segnala illecitamente a sofferenza l’imprenditore in Centrale Rischi incorre in una responsabilità contrattuale (per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale) ed extracontrattuale.
L’obbligo di risarcire il soggetto illegittimamente segnalato a sofferenza copre sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale.
Danno non patrimoniale: lesione dell’immagine, della reputazione e dell’onore, si riferisce alla diminuzione della considerazione sociale. Tale pregiudizio tuttavia non è automatico (non è in re ipsa)ma deve essere sempre provato dal danneggiato. La posizione del danneggiato è agevolata dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Danno patrimoniale: riguarda le perdite economiche dirette o il mancato guadagno derivanti dalla segnalazione illegittima di sofferenza, come la revoca di finanziamenti essenziali o la perdita di opportunità di affari.
Prova del danno da illegittima sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia
Il danno è particolarmente evidente data la necessità di accesso al credito. Tuttavia, ai fini del risarcimento, è essenziale provare l’esistenza di un effettivo danno e, soprattutto, il nesso causale tra l’illegittima segnalazione di sofferenza e il pregiudizio subito.
La giurisprudenza ha escluso il risarcimento quando si tratta di società in crisi da anni, in assenza di una prova concreta che la stretta sui finanziamenti fosse direttamente e causalmente collegata all’illegittimo “alert” della banca.
È quindi fondamentale dimostrare che la segnalazione illegittima abbia effettivamente interrotto un flusso creditizio altrimenti disponibile o cagionato un altro specifico pregiudizio economico all’attività.
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