Molto spesso chi si rivolge allo studio per problematiche di segnalazioni di sofferenza in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia mi pone una domanda perplessa: “Ho scaricato la visura della Centrale Rischi e leggo ‘Crediti passati a perdita’. Cosa significa esattamente? Il debito è sparito o sono ancora segnalato?”.
Capire questo concetto è importante perché incide direttamente sulla propria reputazione creditizia e sulla possibilità di accedere a nuovi finanziamenti. Perciò, facciamo chiarezza.
Centrale Rischi Banca d’Italia: i “crediti passati a perdita”.
In parole semplici, un credito viene segnalato nella Centrale Rischi di Banca d’Italia come “passato a perdita” quando la banca o l’intermediario segnalatore giunge alla conclusione che quel denaro non verrà più recuperato, oppure che i costi per tentare di recuperarlo sarebbero più alti del beneficio economico.
ATTENZIONE! Non si tratta di una “cancellazione” del debito nel senso comune del termine (non sei diventato “pulito”), ma di una registrazione di carattere contabile e prudenziale che viene segnalata alla Banca d’Italia.
Centrale Rischi Banca d’Italia: quali casi di crediti passati a perdita?
Secondo la normativa, un credito viene passato a perdita nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia se:
- la banca delibera dichiarando il credito non recuperabile;
- il credito è oggetto di accordi transattivi (saldo e stralcio): dunque, la parte di debito che la banca accetta di non riscuotere confluisce nella voce “passato a perdita”;
- pendono procedure concorsuali (fallimentari, concordati preventivi);
- il credito è in tutto o parte prescritto oppure il debitore ha avuto accesso alla esdebitazione.
No passaggio a perdita senza sofferenza in Centrale Rischi.
Per comprendere cosa si intende per “crediti passati a perdita”, bisogna fare un cenno alla segnalazione di sofferenza in Centrale Rischi. Ho già fornito approfondimenti in diversi articoli: la sofferenza non deriva mai da un semplice ritardo di pagamento.
La segnalazione di sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d’Italia scatta quando l’intermediario valuta che il cliente si trovi in uno stato di insolvenza grave e non temporanea. È una macchia sul curriculum aziendale: una volta segnalato a sofferenza, il sistema bancario chiude i rubinetti.
La segnalazione di “passato a perdita” è spesso l’atto finale di questo processo.
Perciò non si può mai avere una segnalazione di “passaggio a perdita” se prima (o contemporaneamente) il cliente non è stato segnalato a sofferenza.
Se poi la banca vende il tuo debito a una società di recupero crediti, segnala la perdita definitiva al momento della vendita, includendo l’eventuale differenza tra quanto le dovevi e il prezzo a cui ha venduto il credito.
In altre parole, la somma totale indicata alla voce “passaggio a perdita” – che puoi trovare nella visura della Centrale dei Rischi – comprende anche il prezzo che la società di recupero crediti ha pagato alla banca per acquistare il tuo credito.
Segnalazione a sofferenza e passaggio a perdita in Centrale Rischi: come difendersi?
La gestione della Centrale Rischi è un tema complesso che richiede un approccio strategico.
Se desideri approfondire altri aspetti tecnici e pratici puoi leggere gli altri articoli dell’Avvocato Raffaele Greco dedicati all’argomento su questo sito.
Hai bisogno di una consulenza professionale? Una segnalazione di sofferenza e passaggio a perdita nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia è frustrante e limitante per la crescita della tua impresa.
Esistono strategie legali per gestire queste situazioni, verificare la correttezza delle segnalazioni e pianificare un ripristino del proprio rating bancario.
Se desideri effettuare un’analisi approfondita della tua posizione o assistenza professionale per gestire i rapporti con gli istituti di credito puoi richiedere una consulenza professionale contattando lo Studio ai recapiti indicati qui sotto.


