La recente sentenza n. 95/2026 depositata il 30 gennaio 2026 dal Tribunale di Vallo della Lucania offre una limpida e rigorosa ricognizione dei presupposti normativi e giurisprudenziali che governano la legittimità delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Il provvedimento si sofferma sulla condotta degli intermediari finanziari bilanciandola con l’applicazione dei principi di legittimità in materia di danno.
Il caso all’origine del contenzioso.
La vicenda origina dall’azione promossa da due privati i quali, in sede di perfezionamento di un contratto di leasing e di rilascio di una fideiussione finalizzata all’ottenimento di un finanziamento pubblico, apprendevano di essere segnalati in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
L’iscrizione era stata effettuata dalla Banca convenuta ed era scaturita, come successivamente riconosciuto dallo stesso istituto, da un mero “disguido informatico” occorso durante l’accorpamento di diverse banche locali.
L’errore consisteva nell’erroneo aggancio dei nominativi dei due attori a posizioni debitorie di terzi soggetti del tutto estranei.
Lamentando la compromissione della salute psicofisica, dell’immagine e della reputazione economica, nonché un grave pregiudizio patrimoniale derivante dal blocco dell’accesso al credito, gli attori si sono rivolti all’autorità giudiziaria per l’accertamento dell’illiceità della condotta e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Sofferenza in Centrale dei Rischi Banca d’Italia: presupposti di legittimità delle segnalazioni.
Il Tribunale individua con precisione i due presupposti normativi che le Banche devono osservare prima di procedere alla segnalazione di un credito come “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia:
- l’obbligo del preavviso all’interessato: ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia dei sistemi di informazioni creditizie e dell’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), la Banca deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di effettuare la segnalazione. L’adempimento risponde a un’esigenza di trasparenza, consentendo al debitore di verificare la fondatezza del rilievo o di sanare tempestivamente la morosità prima che il dato sia reso accessibile all’intero sistema creditizio. La mancanza di preavviso incide direttamente sulla regolarità della procedura, determinando di per sé l’illegittimità della segnalazione;
- l’adeguata e approfondita istruttoria sostanziale: la segnalazione a sofferenza non può in nessun modo scaturire in via automatica dal mero ritardo nei pagamenti o dall’inadempimento di un singolo rapporto. La banca è tenuta a compiere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, fondata su elementi oggettivi quali la liquidità, la capacità produttiva o reddituale, il contesto del mercato in cui opera e l’esposizione debitoria complessiva. La situazione patrimoniale deve configurarsi come “grave e non transitoria difficoltà economica”, equiparabile (anche se non coincidente) a un vero e proprio stato di insolvenza, tale da rendere il credito difficilmente recuperabile.
Il Tribunale sul punto enuncia un principio cardine:
“È illegittima la segnalazione di una posizione in sofferenza che prescinda dall’analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento; si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (conformemente alle consolidate pronunce della Corte Suprema di Cassazione 15609/14 e 2913/16).
Nella vicenda oggetto di esame la stessa banca aveva ammesso l’erroneità dell’inserimento, ascrivendolo a un disguido tecnico post fusione. Il Tribunale ha statuito che la radicale omissione del preventivo obbligo di comunicazione determina l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In virtù di una corretta gerarchia logico-giuridica, il Giudice ha quindi ritenuto del tutto superfluo e assorbito l’esame del secondo profilo, inerente allo svolgimento o meno di un’adeguata istruttoria sulla situazione economico-patrimoniale dei soggetti censiti. Una volta accertata la violazione formale del termine dilatorio di quindici giorni e la natura palesemente errata dell’aggancio anagrafico, l’illiceità della condotta della banca si configura in via automatica, integrando gli estremi della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2050 c.c.
Illegittima sofferenza in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia: il risarcimento del danno non è mai automatico!
Nonostante l’accertata illegittimità della segnalazione di sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, il Tribunale ha respinto la quasi totalità delle domande risarcitorie, riallineandosi al solido orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26972/2008).
Il Giudice ha ribadito che il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa. Sulla scorta di tale impostazione, le singole voci di danno allegate dagli attori sono state rigettate per carenze probatorie:
- danno patrimoniale e finanziario: gli attori avevano dedotto che la segnalazione avesse precluso il perfezionamento di un contratto di leasing e la concessione di una fideiussione essenziale per un finanziamento di oltre 1,1 milioni di euro. In sede istruttoria, non è stato prodotto alcun documento scritto attestante il diniego degli istituti di credito o il rigetto di pratiche di finanziamento formalmente avviate;
- danno non patrimoniale alla salute e nesso causale: la pronuncia si distingue per un’accurata analisi metodologica in ordine all’accertamento del nesso eziologico relativo al danno biologico di natura psichica lamentato da uno degli attori. Nonostante una Consulenza Tecnica d’Ufficio avesse ravvisato un disturbo post-traumatico da stress cronico e lo avesse ritenuto collegato ai fatti di causa, il Giudice ha radicalmente disatteso tali conclusioni, qualificandole come apodittiche. Il Tribunale ha evidenziato come la documentazione sanitaria pregressa attestasse una struttura personologica già fortemente vulnerabile e affetta da disturbi ansioso-depressivi cronici antecedenti alla segnalazione. Facendo applicazione del canone civilistico della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non” (cfr. Cass. n. 25884/2022), il giudicante ha statuito che il nesso causale deve ritenersi escluso qualora concorrano fattori alternativi probabili che non siano stati idoneamente confutati o scorporati dalla difesa dell’attore;
- danno all’immagine e alla reputazione economica: anche per quanto concerne la lesione della reputazione commerciale, il Giudice ha preteso elementi probatori concreti, sia pure di natura presuntiva. Poiché la segnalazione era stata prontamente rettificata e non era stata seguita da revoche di affidamenti esistenti o da richieste di immediato rientro da parte di altri istituti, l’esistenza di un effettivo discredito nel sistema creditizio è rimasta priva di riscontro logico e fattuale.
Sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia: come tutelarsi?
La pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania in esame si inserisce nel dibattito sul contenzioso bancario col pregio della chiarezza. Il provvedimento delinea in maniera estremamente puntuale e rigorosa i presupposti di legittimità che devono governare l’operato delle Banche prima di procedere a una segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
L’obbligo del preavviso scritto e la necessità di una approfondita e globale istruttoria economico-patrimoniale rappresentano confini invalicabili per l’azione degli istituti di credito.
La decisione però lancia anche un monito chiaro sul fronte risarcitorio: il risarcimento del danno derivante da una segnalazione illegittima a sofferenza non è mai automatico.
La sentenza chiarisce ancora una volta, in perfetta aderenza con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento non può in alcun modo essere inteso come un automatismo conseguente all’accertamento dell’illegittimità. Il danno non è mai in re ipsa.
Chiunque affermi di essere stato danneggiato da un comportamento della banca — seppure accertato come palesemente illegittimo, colposo o frutto di un disguido tecnico — ha il dovere di provare e documentare in giudizio ogni singola voce di pregiudizio lamentata, sia essa di natura patrimoniale, commerciale o biologica.
In assenza di riscontri documentali precisi, ogni richiesta risarcitoria è destinata al rigetto.
Una segnalazione errata o illegittima nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può paralizzare l’attività di un’impresa, bloccare l’accesso al credito e compromettere irrimediabilmente la reputazione commerciale.
Perciò, affrontare la banca richiede una strategia difensiva ben strutturata fin dal principio.
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