Diritto fallimentare

Fallimento delle start-up innovative escluso prima di 5 anni dall’iscrizione in Registro Imprese.

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Non può dichiararsi il fallimento della start-up cancellata dal Registro delle Imprese entro 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale start-up innovative in quanto, anche in questo caso, opera l’esenzione dalle procedure concorsuali (incluso il fallimento) prevista dall’art. 31 del Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge n. 179/2012).

Il principio è stato pronunciato di recente dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 2486/2018 del 24 ottobre 2018.

Fallimento della start-up innovativa, sentenza Corte d’Appello di Bologna

Una s.r.l. costituita nel 2014, già iscritta nella sezione speciale start-up innovative, era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2017. (altro…)

Crisi d’impresa: le procedure di allerta spiegate agli imprenditori.

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Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Codice della Crisi d’Impresa. La riforma entrerà in vigore solo il 15 agosto 2020.

Tra le novità più significative per le P.M.I. vi sono le procedure di allerta.

Si tratta di meccanismi che dovrebbero servire a fare emergere, in anticipo, i segnali della crisi aziendale facilitando le trattative coi creditori e la gestione della crisi.

I meccanismi di allerta previsti dal Codice della Crisi d’Impresa impongono all’imprenditore un monitoraggio continuo dello stato di salute dell’azienda. L’imprenditore deve sempre verificare gli eventuali segnali di crisi e adottare iniziative efficaci per prevenire la crisi e superarla. (altro…)

La start-up innovativa può fallire?

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Apparentemente la risposta al quesito dovrebbe essere negativa.
Difatti, l’art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012 espressamente dispone che “la start-up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali, salvo quelle previste dalla Legge n. 3/2012”, ossia le procedure di sovraindebimento.
Tale divieto viene ammorbidito dal comma quarto dello stesso articolo 31, a mente del quale, qualora la start-up innovativa dovesse perdere uno dei suoi requisiti prima della scadenza di 5 anni dalla costituzione, non è più soggetta alla citata esenzione e, per tale effetto, può essere sottoposta alle procedure concorsuali ivi incluso il fallimento. (altro…)