Rateizzazione cartelle Equitalia, finalmente il provvedimento attuativo. Ecco come funziona.

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Finanze 6 novembre 2013 per l’attuazione del regime straordinario di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo.
Il nuovo sistema introdotto col cd. decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98), finalmente trova attuazione, affiancando alla rateizzazione sessennale (72 rate mensili) quella decennale (120 rate mensili) al fine di agevolare famiglie ed imprese nell’adempimento di debiti col fisco.

A partire da oggi, insomma, i contribuenti che abbiano ricevuto cartelle di pagamento Equitalia e che intendano ottenere una dilazione del debito hanno due alternative.

La prima, ordinaria, per debiti tributari iscritti a ruolo di importo pari o inferiori a 50.000 euro: il contribuente può ottenere, automaticamente, una dilazione di pagamento sessennale (72 rate mensili).
E’ sufficiente una istanza motivata da presentare ad Equitalia nella quale il contribuente denunci una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” senza null’altro allegare (direttiva 7 maggio 2013).
Per debiti di importo superiore a 50.000 euro, invece, la situazione di difficoltà deve essere adeguatamente documentata.

La seconda, straordinaria, a prescindere dall’ammontare del debito tributario, permette di concordare un piano di rientro decennale, pari a 120 rate mensili di importo non inferiore ad € 100.
Questo secondo regime onera il contribuente di provare che la grave situazione di difficoltà sia indipendente dalla responsabilità del debitore e che sia legata alla congiuntura economica.
L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, l’impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento secondo un piano ordinario (72 rate mensili) e la scarsa solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:

  1. per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, é superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
  2. per i soggetti diversi, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità [( Liquidita’ differita + Liquidita’ corrente) / Passivo corrente ] e’ compreso tra 0,50 ed 1.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Il regime delle proroghe

Il contribuente, inoltre, può essere chiedere una proroga del rientro, a prescindere dal piano precedentemente accordato, semprechè ne possieda i requisiti.
In sostanza, sia chi ha già ottenuto 72 rate sia chi è stato ammesso al piano straordinario di 120 rate può fare domanda per averne altre 72 in caso di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Può ottenere altre 120 rate, invece, in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica purché per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Dilazione decennale anche per i piani di rientro già accordati

I piani di rateazione ordinari (72 rate)  e di proroga ordinari già accordati possono, su richiesta del debitore e purché sia in possesso dei requisiti precedentemente descritti, essere aumentati fino a 120 rate.

In regime di rateazione niente iscrizioni ipotecarie

Importanti novità sono state introdotte dal cosiddetto Decreto sulle semplificazioni tributarie in materia di rateazione (decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44):

  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella esattoriale.

Decadenza dal beneficio della rateazione ed effetti della decadenza

La perdita del beneficio della rateazione, sia in regime ordinario che esteso al decennio, è subordinata al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché 2 rate consecutive, come previsto nel precedente regime).
La decadenza da detto beneficio comporta:

  1. che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  2. possibile iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del dovuto;
  3. il debito non può essere più rateizzato.

Cosa fare in caso di diniego della rateazione?

Malgrado la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008), imponesse che il diniego della reateazione potesse essere impugnato solo innanzi al Tar, gli ultimi interventi delle Sezioni unite della Cassazione (7612/2010, 5928/2011) hanno  riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora il diniego della rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria.

Ciò vorrebbe dire che, dal punto di vista pratico, laddove la cartella da rateizzare riguardasse debiti anche di natura non tributaria (previdenziali, sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, ecc.), il contribuente si troverebbe in condizioni di dover adire i diversi giudici competenti impugnando, presso ognuno di essi, il diniego alla rateizzazione della medesima cartella.

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